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DiRedazione

DIFFERENZE ASCENSORI MRL GIERRE LIFT E OLEODINAMICO TRADIZIONALE

Posso installare ascensori di ultima generazione senza costi particolarmente gravosi?

Vediamo qui di seguito come installare ascensori di ultima generazione ad elevata efficienza energetica con le seguenti migliorie:
• Totale assenza del locale del macchinario, tutti gli elementi di trazione sono all’interno
del vano
• Velocità 1,0 m/s con incremento del 66% rispetto all’idraulico
• Azionamento con INVERTER per un eccellente comfort di marcia
• Totale assenza di oli lubrificanti e di sollevamento
• Assenza di costi per smaltimento olio
• Consumi energetici notevolmente ridotti
• Potenza motore di 3,7Kw contro gli 11Kw dell’impianto idraulico
• Minor potenza impegnata e conseguente riduzione dei costi fissi del fornitore di energia elettrica
• Elevata capacità di trasporto, 240 inserzioni orarie contro le 35 dell’impianto idraulico
• Ciclo di vita superiore del 30% rispetto ad un impianto idraulico
• Minor costi di manutenzione. Nati dal programma SEP (Save Energy Program), MRL GIERRE è il frutto della continua evoluzione del prodotto ascensore sviluppato attraverso la costante ricerca di materiale e
tecnologie che riducano gli assorbimenti energetici, limitando l’impatto ambientale. L’ascensore MRL GIERRE è costruito con materiali riciclabili al 98% ed è azionato da un motore a magneti permanenti gearless ad altissimo rendimento.
L’eccellenza e la qualità dei materiali permette di abbassare sensibilmente i consumi energetici di esercizio ed è garanzia di affidabilità ed efficienza.
Una tecnologia all’avanguardia, unita all’esperienza e alla competenza del nostro personale tecnico, riduce al minimo gli interventi.
MRL GIERRE è caratterizzato dalla totale assenza del locale macchine.
Il sistema di controllo KAPPA-SYSTEM si basa su una sofisticata ad affidabile tecnologia digitale. Il controllo di tutte le periferiche avviene con un sistema seriale di ultima generazione.
Il modulo di controllo, integrato nello stipite della porta di piano, a qualunque livello, è di dimensioni estremamente ridotte.

Il sistema di accesso alle apparecchiature contenute garantisce una rapida e semplice attività di manutenzione ed eventuali interventi in emergenza, rendendole inaccessibili e protette durante il normale funzionamento dell’impianto. Le funi di sospensione sono fabbricate con materiali speciali di altissima qualità e sono certificate secondo i più elevati standard di sicurezza vigenti. Il livello di flessibilità e resistenza all’usura garantiscono performance mai raggiunte dai sistemi tradizionali. Il piccolo diametri delle funi di sospensione permette l’utilizzo di pulegge di diametro inferiore al 50% rispetto ai sistemi tradizionali, riducendo gli ingombri e semplificandone il montaggio. La totale assenza di organi meccanici e lubrificanti riduce la frequenza degli interventi di manutenzione. La silenziosità del motore e del freno a disco, unitamente all’inverter di controllo della velocità, garantiscono un eccellente comfort di viaggio ai passeggeri. GIERRE è adattabile alle più svariate situazioni architettoniche, favorendo il giusto compromesso tra la standardizzazione di processo e di prodotto e le specifiche richieste del cliente.
Proponiamo di seguito un prospetto dove si evidenzia il risparmio nel ciclo di vita dell’ascensore nei primi 10 anni.

DiRedazione

3° Appuntamento con i nostri Aperitivi Formativi

26 SETTEMBRE
ORE 18.00 – 21.00
3 CREDITI

APERITIVO FORMATIVO GRATUITO

Il TERZO dei nostri 4 INCONTRI GRATUITI per maturare iTUOI CREDITI FORMATIVI PER IL 2019. Iscriviti subito perchè aspettare?

3° incontro dedicato ai temi:

AVV.LAURA LOCATELLI – Assemblea di Condominio – Focus su Contratto di Manutenzione ascensore

GIERRE LIFT – il Contratto di Manutenzione Ascensori

STUDIO IAQUINTA – Efficientamento energetico in Condominio

PAOLO MONTOLI – La Sicurezza in Condominio

ALESSANDRO PEDUZZI – Amministratori e Formazione Finanziata

AVV. LAURA LOCATELLI/BARBARA FOGLI – Lo Studio On Line

Vi ricordiamo che la data finale del nostro percorso formativo per il 2019 è prevista per Ottobre
L’ultima data prevede una giornata di formazione completa oltre che il test finale, al superamento del quale, saranno rilasciati i crediti.

Non perdere un’ importante opportunità di maturare i tuoi crediti formativi con specialisti del settore.

E’ infatti possibile farti recuperare i crediti persi in modo da poter concludere tutto il ciclo di incontri che termineranno con una giornata formativa di 8 ore, ad Ottobre, in cui vi verranno rilasciati i crediti e l’attestato. Ci contatti telefonicamente per avere informazioni a riguardo.

** – Evento valido ai fini del D.M. 140/2014 –
In caso di partecipazione all’intero percorso formativo e superamento dell’esame finale.
 

La location rimane la stessa, ma è stata riservata  la sala intermedia molto più capiente e adatta ad ospitare la nostra iniziativa


PANE & VINO – Largo Carrobbio, 4 – Milano

Ora che hai tutte le informazioni contattaci, sarà un piacere incontrarti

PER INFORMAZIONI O CONFERMARE LA SUA PARTECIPAZIONE
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
info@apaicond.org
02.29514870

DiRedazione

Devo installare una tenda da sole sul mio balcone, devo essere autorizzato dall’assemblea del Condominio?

L’installazione della tenda da sole incontra il limite della possibile alterazione del decoro architettonico del Condominio.

Infatti non si possono installare manufatti che possano turbare in maniera significativa l’armonia e l’unità del fabbricato provocando un mutamento peggiorativo consistente dell’aspetto estetico dello stesso .

Per tale ragione, in mancanza di una disposizione specifica del Regolamento di Condominio sull’installazione delle tende da sole, il Condomino che decida di installarla, deve chiedere l’autorizzazione all’assemblea.

Quanto alle disposizioni del Regolamento di condominio, occorre distinguere tra Regolamento Assembleare e Contrattuale.

Il primo non può vietare l’installazione delle tende da sole, ma può disciplinarne la materia, dando indicazioni sulle forme, dimensioni e colore, in quanto tale statuto deve contenere norme sul decoro dell’edificio.

Il secondo può vietare l’installazione delle tende da sole, indipendentemente dall’alterazione del decoro dell’edificio (Cass. S.U. 18/4/19 n. 10934).

DiRedazione

Bagno: ho il diritto di ottenere il rimborso della spesa da me sostenuta?

In qualità di condomino, durante i lavori di rifacimento del mio bagno, ho effettuato un intervento urgente su un tubo di scarico comune. Ho il diritto di ottenere il rimborso della spesa da me sostenuta?

Secondo l’art. 1134 c.c. il condomino che ha fatto spese comuni senza l’autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.

Pertanto lei potrà essere rimborsato solo se l’esecuzione delle opere  non poteva essere differita senza danno o pericolo, e senza poter avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini, usando il criterio del buon padre di famiglia.

In tal senso si è pronunciata in maniera unanime  la Suprema Corte

( cfr. tra tutte: Cass. Civ. Sez. VI – 2 ord. n. 25286 del 9 dicembre 2016).

DiRedazione

Il terzo creditore del Condominio può agire nei confronti dei singoli condomini?

Con una recentissima sentenza, la n. 12715/2019, la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ha stabilito che il creditore del Condominio, in possesso di un titolo esecutivo nei confronti dello stesso Condominio, può procedere all’espropriazione di tutti i beni condominiali, compresi i crediti vantati da quest’ultimo nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti in base al piano di riparto approvato dall’assemblea.

DiRedazione

L’importanza del Marketing per gli Studi Professionali

COME PROMUOVERE LE ATTIVITA’ DI UNO STUDIO PROFESSIONALE? Integrità, credibilità, e attendibilità, sono i primi servizi che un cliente acquista da uno studio professionale. Ma è evidente come queste caratteristiche siano difficili da vendere.

Non tutti gli strumenti di pubblicità e promozione funzionano bene per ogni tipo di attività.  E’ necessario usare mezzi diversi per diversi obiettivi 

ABILITA’ PERSONALI, PASSAPAROLA E COMPETENZE TRASVERSALI SONO INDISPENSABILI MA NON SONO GLI UNICI STRUMENTI DA UTILIZZARE

PREPARARE UN PIANO DI CRESCITA: Pianificare, Analizzare e Crescere con impegno

PROMUOVERE LE ATTIVITA’ DI UNO STUDIO LEGALE ATTRAVERSO: Il sito internet come strumento di crescita, Il passaparola online, i social media.

COME SCEGLIERE GLI STRUMENTI ADATTI?
E’ importante affidarsi a dei consulenti esperti capaci di valutare quali siano i passi per voi migliori da compiere per promuovere la meglio le attività di uno studio.

Contattaci per studiare insieme la miglior strategia possobile www.qpgroup.it

DiRedazione

Manutenzione ascensore: Consigli per proprietari e amministratori

1. Affidate la manutenzione dell’ascensore a ditta specializzata e in regola con tutte le prescrizioni di legge. In particolare:
– accertatevi che la stessa sia iscritta nel registro imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato e disponga dell’abilitazione ad operare sugli ascensori secondo il decreto del Ministro dello Sviluppo economico n. 37/2008, art. 1 c. 2 lettera f);
– accertatevi che la stessa sia assicurata con adeguati massimali per la responsabilità civile verso terzi nella qualità di assuntrice della manutenzione del vostro impianto;
– accertatevi anche che il manutentore sia munito di certificato di abilitazione alla manutenzione ascensori e controllare la sua posizione assicurativa personale, INPS e INAIL.

2. Il libretto dell’impianto deve essere custodito a cura del proprietario, possibilmente nel locale del macchinario. Verificare che sul libretto dell’ascensore siano riportate tutte le indicazioni previste dalla legge, ossia in particolare:
– nominativo del proprietario ;
– indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche curando inoltre che il libretto venga regolarmente aggiornato a ogni cambiamento.

3. Dovendo cambiare ditta manutentrice, accertatevi che la nuova ditta disponga nella vostra zona di una sede operativa attrezzata e di personale con conoscenza specifica pratica, oltre che teorica, dell’impianto che intendete affidargli.

4. Abbiate fiducia nella ditta manutentrice che avete scelto per l’impianto e non fate mai intervenire elettricisti, falegnami, verniciatori ed altre ditte per opere interessanti l’ascensore, senza il controllo della stessa ditta manutentrice.

5. Non permettete a nessuno di eseguire operazioni che sono di specifica competenza del servizio di manutenzione ed evitate, nel modo più assoluto, qualsiasi manomissione.

6. Assicuratevi che la ditta manutentrice annoti regolarmente sul libretto di matricola i risultati delle verifiche particolari agli elementi di sicurezza: operazione che a termine di legge deve essere effettuata almeno ogni sei mesi.

DiRedazione

Il Condominio è responsabile per i furti durante i lavori di rifacimento facciata?

Ho subito un furto nel mio appartamento durante i lavori di rifacimento della facciata. I ladri si sono introdotti nella mia abitazione attraverso il ponteggio che era sprovvisto di allarme e di ulteriori misure di sicurezza.

Il Condominio è responsabile per il furto?

Rispondono dei danni causati dal furto al condomino, ad opera di ladri che hanno utilizzato il ponteggio per introdursi nell’abitazione, in via tra loro solidale, sia l’impresa appaltatrice sia il Condominio, nel caso in cui  non abbiano adottato tutte le misure adeguate di sicurezza,  vigilanza e custodia dello stabile.

Il Condominio, infatti, risponde in quanto proprietario e custode del fabbricato, ai sensi dell’art. 2051 c.c., che stabilisce quanto segue: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Al Condominio spetta il compito di vigilare e controllare l’operato dell’impresa appaltatrice e se quest’ultima non ha adottato le misure idonee alla sicurezza, si configura una responsabilità in capo ad entrambi, condominio e impresa.

Sia la Suprema Corte (Cass. Civ. , sez. II, sentenza n. 12274- Cass. Civ. , sez. II sentenza n. 8630/2006) che la giurisprudenza di merito si sono espresse in tal senso in maniera unanime (Tribunale di Torre Annunziata, sentenza n. 1392/2018).

DiRedazione

Manutenzione ordinaria e Manutenzione straordinaria

La norma di riferimento è l’articolo 15 del DPR 162/99 che stabilisce l’obbligo per il proprietario di un ascensore di affidare la manutenzione dell’impianto di ascensore “a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata”. E’ quindi vietato mantenere in esercizio un ascensore se non se ne è affidata la manutenzione ad uno dei soggetti abilitati individuati dalla legge.

Per una manutenzione dell’ascensore a norma del DPR 162/99, il manutentore deve eseguire due distinte tipologie di attività sull’impianto:

1) visite di manutenzione preventiva, finalizzate alla verifica del regolare funzionamento dei principali componenti dell’impianto, in particolare delle porte dei piani e delle serrature, dello stato di conservazione delle funi, nonché per eseguire le operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti;

2) visite finalizzate alla verifica dell’integrità e dell’efficienza di tutti i dispositivi e dei componenti da cui dipende la sicurezza dell’ascensore (paracadute, funi, sistema di allarme etc.).

Mentre per la seconda tipologia di attività il legislatore ha fissato una frequenza minima (“almeno una volta ogni sei mesi”, da cui la definizione di visita “semestrale”), da rispettare quindi in modo tassativo, per le visite di manutenzione preventiva non viene indicata una frequenza precisa poiché questa dipende dalle “esigenze dell’impianto”.

In concreto, il giusto numero di visite dipende dalle caratteristiche tecniche dell’impianto, dal suo stato di conservazione, dalle condizioni e dall’intensità di utilizzo. In generale, considerando le caratteristiche medie del parco impianti funzionanti in Italia, si effettuano in media dalle 8 alle 12 visite annuali (includendo anche le due visite semestrali).

E’ importante che il manutentore, una volta presa in carico la manutenzione di un impianto, svolga un’accurata ispezione iniziale dello stesso per valutarne lo stato di conservazione e le caratteristiche tecniche e, una volta verificate le condizioni di utilizzo, metta a punto un programma di manutenzione nel quale indicherà, tra l’altro, il numero annuo di visite di manutenzione preventiva necessarie per una corretta conservazione dell’ascensore, anche tenendo presenti le eventuali indicazioni riportate nel manuale di uso e manutenzione dell’impianto.

Manutenzione straordinaria

Oltre a svolgere le attività di manutenzione preventiva, il manutentore è anche tenuto a promuovere tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate (art. 15 c. 5, DPR 162/99).

A questo obbligo del manutentore fa da contraltare l’obbligo del proprietario dell’ascensore di provvedere prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni (art. 15, c. 6, DPR 162/99). Il proprietario che omettesse di dare seguito alle segnalazioni del manutentore si assumerebbe evidenti responsabilità in caso di successivo incidente, riconducibile alla mancata riparazione o sostituzione.

Solamente un manutentore abilitato può eseguire le riparazioni su un ascensore; in nessun caso il proprietario può tentare di ripararlo da solo, ad esempio facendo intervenire il custode oppure chiamando professionisti di altro genere (elettricisti, fabbri). Questo non solo perché è la legge che richiede l’intervento di un operatore abilitato, ma per una sostanziale esigenza di sicurezza che verrebbe messa a repentaglio dall’intervento sull’impianto di persone non qualificate.

Normalmente è sempre l’impresa cui è affidata contrattualmente la manutenzione quella che si occupa di eseguire anche gli interventi di riparazione. Non è però escluso, e di fatto a volte avviene, che il proprietario – in particolare in caso di interventi di manutenzione straordinaria di una certa rilevanza – possa decidere di affidare i lavori ad una ditta abilitata diversa dal manutentore dell’impianto. In tali casi, però, viste le rilevanti responsabilità proprie della ditta cui è affidata la manutenzione, è la stessa legge che impone a quest’ultimo, rispetto ai lavori eseguiti da terzi, di “verificarne l’avvenuta, corretta, esecuzione”. Con la conseguenza che, qualora venga accertato che i lavori non siano stati eseguiti correttamente, il manutentore possa risolvere il contratto di manutenzione per fatto o colpa del proprietario/committente.

DiRedazione

BONUS EDILIZI, CESSIONE ALL’IMPRESA E COMPENSAZIONE IN 5 ANNI.

Con il D.L. Crescita la cessione del credito d’imposta derivante da Bonus Edilizi all’impresa che realizza i lavori, da diritto ad ottenere uno sconto sul prezzo degli stessi di ammontare pari al valore del credito ceduto. L’impresa può utilizzare esclusivamente in compensazione il suddetto credito, in cinque anni.

La Legge di Bilancio per il 2019 aveva confermato tutti i c.d. Bonus Edilizi. Era stata confermata anche la possibilità di cedere il credito derivante dalle suddette agevolazioni. Ora, con il D.L. “Crescita” (D.L. n. 34/2019), per l’Ecobonus ed il Sismabonus, il committente, anziché utilizzare in detrazione i suddetti Bonus Edilizi, può cedere il corrispondente credito d’imposta all’impresa che realizza i lavori in questione, ottenendo sul prezzo uno sconto di ammontare pari al valore nominale del credito ceduto. L’impresa può  utilizzare esclusivamente in compensazione il suddetto credito, in cinque quote annuali di pari importo.

Più precisamente, rispetto alla disciplina vigente prima del D.L. Crescita, vengono quindi introdotte le seguenti misure, che si affiancano, senza sostituirle, a quelle già esistenti:

  • la cessione è possibile solo nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori, con esclusione di altri possibili cessionari;
  • lo sconto praticato dall’impresa esecutrice dei lavori è di ammontare pari al valore del credito ricevuto (non è quindi possibile acquisire il credito d’imposta per un prezzo inferiore al suo valore nominale);
  • l’impresa non può a sua volta cedere il credito a terzi, ma può utilizzarlo in compensazione, in 5 anni, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il D.L. Crescita è attualmente in fase di conversione in Legge.

Una versione più ampia del presente contributo è reperibile al seguente link:

Giorgio Mangiaracina

Avvocato