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Archivio mensile 25 Giugno 2019

Bagno: ho il diritto di ottenere il rimborso della spesa da me sostenuta?

In qualità di condomino, durante i lavori di rifacimento del mio bagno, ho effettuato un intervento urgente su un tubo di scarico comune. Ho il diritto di ottenere il rimborso della spesa da me sostenuta?

Secondo l’art. 1134 c.c. il condomino che ha fatto spese comuni senza l’autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.

Pertanto lei potrà essere rimborsato solo se l’esecuzione delle opere  non poteva essere differita senza danno o pericolo, e senza poter avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini, usando il criterio del buon padre di famiglia.

In tal senso si è pronunciata in maniera unanime  la Suprema Corte

( cfr. tra tutte: Cass. Civ. Sez. VI – 2 ord. n. 25286 del 9 dicembre 2016).

Il terzo creditore del Condominio può agire nei confronti dei singoli condomini?

Con una recentissima sentenza, la n. 12715/2019, la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ha stabilito che il creditore del Condominio, in possesso di un titolo esecutivo nei confronti dello stesso Condominio, può procedere all’espropriazione di tutti i beni condominiali, compresi i crediti vantati da quest’ultimo nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti in base al piano di riparto approvato dall’assemblea.

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Manutenzione ascensore: Consigli per proprietari e amministratori

1. Affidate la manutenzione dell’ascensore a ditta specializzata e in regola con tutte le prescrizioni di legge. In particolare:
– accertatevi che la stessa sia iscritta nel registro imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato e disponga dell’abilitazione ad operare sugli ascensori secondo il decreto del Ministro dello Sviluppo economico n. 37/2008, art. 1 c. 2 lettera f);
– accertatevi che la stessa sia assicurata con adeguati massimali per la responsabilità civile verso terzi nella qualità di assuntrice della manutenzione del vostro impianto;
– accertatevi anche che il manutentore sia munito di certificato di abilitazione alla manutenzione ascensori e controllare la sua posizione assicurativa personale, INPS e INAIL.

2. Il libretto dell’impianto deve essere custodito a cura del proprietario, possibilmente nel locale del macchinario. Verificare che sul libretto dell’ascensore siano riportate tutte le indicazioni previste dalla legge, ossia in particolare:
– nominativo del proprietario ;
– indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche curando inoltre che il libretto venga regolarmente aggiornato a ogni cambiamento.

3. Dovendo cambiare ditta manutentrice, accertatevi che la nuova ditta disponga nella vostra zona di una sede operativa attrezzata e di personale con conoscenza specifica pratica, oltre che teorica, dell’impianto che intendete affidargli.

4. Abbiate fiducia nella ditta manutentrice che avete scelto per l’impianto e non fate mai intervenire elettricisti, falegnami, verniciatori ed altre ditte per opere interessanti l’ascensore, senza il controllo della stessa ditta manutentrice.

5. Non permettete a nessuno di eseguire operazioni che sono di specifica competenza del servizio di manutenzione ed evitate, nel modo più assoluto, qualsiasi manomissione.

6. Assicuratevi che la ditta manutentrice annoti regolarmente sul libretto di matricola i risultati delle verifiche particolari agli elementi di sicurezza: operazione che a termine di legge deve essere effettuata almeno ogni sei mesi.

Il Condominio è responsabile per i furti durante i lavori di rifacimento facciata?

Ho subito un furto nel mio appartamento durante i lavori di rifacimento della facciata. I ladri si sono introdotti nella mia abitazione attraverso il ponteggio che era sprovvisto di allarme e di ulteriori misure di sicurezza.

Il Condominio è responsabile per il furto?

Rispondono dei danni causati dal furto al condomino, ad opera di ladri che hanno utilizzato il ponteggio per introdursi nell’abitazione, in via tra loro solidale, sia l’impresa appaltatrice sia il Condominio, nel caso in cui  non abbiano adottato tutte le misure adeguate di sicurezza,  vigilanza e custodia dello stabile.

Il Condominio, infatti, risponde in quanto proprietario e custode del fabbricato, ai sensi dell’art. 2051 c.c., che stabilisce quanto segue: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Al Condominio spetta il compito di vigilare e controllare l’operato dell’impresa appaltatrice e se quest’ultima non ha adottato le misure idonee alla sicurezza, si configura una responsabilità in capo ad entrambi, condominio e impresa.

Sia la Suprema Corte (Cass. Civ. , sez. II, sentenza n. 12274- Cass. Civ. , sez. II sentenza n. 8630/2006) che la giurisprudenza di merito si sono espresse in tal senso in maniera unanime (Tribunale di Torre Annunziata, sentenza n. 1392/2018).