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BONUS EDILIZI, CESSIONE ALL’IMPRESA E COMPENSAZIONE IN 5 ANNI.

BONUS EDILIZI, CESSIONE ALL’IMPRESA E COMPENSAZIONE IN 5 ANNI.

Con il D.L. Crescita la cessione del credito d’imposta derivante da Bonus Edilizi all’impresa che realizza i lavori, da diritto ad ottenere uno sconto sul prezzo degli stessi di ammontare pari al valore del credito ceduto. L’impresa può utilizzare esclusivamente in compensazione il suddetto credito, in cinque anni.

La Legge di Bilancio per il 2019 aveva confermato tutti i c.d. Bonus Edilizi. Era stata confermata anche la possibilità di cedere il credito derivante dalle suddette agevolazioni. Ora, con il D.L. “Crescita” (D.L. n. 34/2019), per l’Ecobonus ed il Sismabonus, il committente, anziché utilizzare in detrazione i suddetti Bonus Edilizi, può cedere il corrispondente credito d’imposta all’impresa che realizza i lavori in questione, ottenendo sul prezzo uno sconto di ammontare pari al valore nominale del credito ceduto. L’impresa può  utilizzare esclusivamente in compensazione il suddetto credito, in cinque quote annuali di pari importo.

Più precisamente, rispetto alla disciplina vigente prima del D.L. Crescita, vengono quindi introdotte le seguenti misure, che si affiancano, senza sostituirle, a quelle già esistenti:

  • la cessione è possibile solo nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori, con esclusione di altri possibili cessionari;
  • lo sconto praticato dall’impresa esecutrice dei lavori è di ammontare pari al valore del credito ricevuto (non è quindi possibile acquisire il credito d’imposta per un prezzo inferiore al suo valore nominale);
  • l’impresa non può a sua volta cedere il credito a terzi, ma può utilizzarlo in compensazione, in 5 anni, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il D.L. Crescita è attualmente in fase di conversione in Legge.

Una versione più ampia del presente contributo è reperibile al seguente link:

Giorgio Mangiaracina

Avvocato

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Redazione administrator