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Archivio mensile 15 Febbraio 2021

Suddivisione delle spese per la sostituzione della caldaia. Devono contribuire anche i condomini che si sono staccati?

Contribuiscono alle spese per la sostituzione della caldaia anche i condomini che si sono staccati dall’impianto centralizzato di riscaldamento, in base alla loro quota millesimale di proprietà..

Ai sensi dell’art. 1118 c.c. “Diritti dei partecipanti sulle parti comuni”,  il condomino che si sia staccato dall’impianto centralizzato non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni ed è pertanto tenuto a partecipare alle spese per  la manutenzione straordinaria, conservazione o sostituzione dell’impianto stesso.

Il condomino che si è distaccato non è tenuto a pagare le spese di esercizio (i costi per la manutenzione ordinaria e combustibile), ma secondo anche il recente orientamento giurisprudenziale, deve sostenere le spese per la  sostituzione della caldaia che consiste in un atto di straordinaria manutenzione.

Può essere tagliato l’albero secolare ad alto fusto presente nel giardino del Condominio?

Quesito: può essere tagliato l’albero secolare ad alto fusto presente nel giardino del Condominio?

In un Condominio è nata una diatriba sulla maggioranza necessaria per decidere sul taglio di un albero secolare presente nel giardino condominiale.

Per poter abbattere l’albero secolare è necessaria la delibera dell’assemblea all’unanimità dei condomini.

Gli alberi secolari, infatti, sono considerati come beni propri di tutti i cittadini e non solo dei condomini e i danni derivanti dal taglio sono irreversibili per tutta la collettività. Lo ha stabilito anche la Cassazione  penale con la  sentenza  n. 24936 del 2015).

Una delibera adottata con una maggioranza diversa è da considerarsi nulla ed è sempre impugnabile.

L’unica eccezione a tale regola è che l’albero debba essere abbattuto per motivi di sicurezza, poiché costituisce un pericolo di caduta e un rischio per danni a cose e persone. In tal caso l’abbattimento rientra tra le opere urgenti e indifferibili di competenza dell’amministratore del Condominio, il quale, però, dovrà avere necessariamente l’autorizzazione del Comune fondata su una perizia tecnico che accerti l’ammaloramento dell’albero.

Stato di emergenza sanitaria e termine di presentazione del rendiconto.

Stante la proroga dello stato di emergenza sanitaria fino al 30 aprile 2021, slitta ancora il termine per la presentazione del rendiconto condominiale, in deroga all’obbligo di presentazione dello stesso al termine dell’anno di gestione e precisamente entro centottanta giorni, ai sensi dell’art. 1130 c.c.

La sospensione riguarda i rendiconti inerenti alla gestione dell’annualità dal 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Pertanto, attesa la proroga al 30 aprile 2021, fatta dal Ministro della Salute, il termine dei 180 giorni scade il 28 ottobre 2021