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Suddivisione delle spese per la sostituzione della caldaia. Devono contribuire anche i condomini che si sono staccati?

Contribuiscono alle spese per la sostituzione della caldaia anche i condomini che si sono staccati dall’impianto centralizzato di riscaldamento, in base alla loro quota millesimale di proprietà..

Ai sensi dell’art. 1118 c.c. “Diritti dei partecipanti sulle parti comuni”,  il condomino che si sia staccato dall’impianto centralizzato non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni ed è pertanto tenuto a partecipare alle spese per  la manutenzione straordinaria, conservazione o sostituzione dell’impianto stesso.

Il condomino che si è distaccato non è tenuto a pagare le spese di esercizio (i costi per la manutenzione ordinaria e combustibile), ma secondo anche il recente orientamento giurisprudenziale, deve sostenere le spese per la  sostituzione della caldaia che consiste in un atto di straordinaria manutenzione.

Può essere tagliato l’albero secolare ad alto fusto presente nel giardino del Condominio?

Quesito: può essere tagliato l’albero secolare ad alto fusto presente nel giardino del Condominio?

In un Condominio è nata una diatriba sulla maggioranza necessaria per decidere sul taglio di un albero secolare presente nel giardino condominiale.

Per poter abbattere l’albero secolare è necessaria la delibera dell’assemblea all’unanimità dei condomini.

Gli alberi secolari, infatti, sono considerati come beni propri di tutti i cittadini e non solo dei condomini e i danni derivanti dal taglio sono irreversibili per tutta la collettività. Lo ha stabilito anche la Cassazione  penale con la  sentenza  n. 24936 del 2015).

Una delibera adottata con una maggioranza diversa è da considerarsi nulla ed è sempre impugnabile.

L’unica eccezione a tale regola è che l’albero debba essere abbattuto per motivi di sicurezza, poiché costituisce un pericolo di caduta e un rischio per danni a cose e persone. In tal caso l’abbattimento rientra tra le opere urgenti e indifferibili di competenza dell’amministratore del Condominio, il quale, però, dovrà avere necessariamente l’autorizzazione del Comune fondata su una perizia tecnico che accerti l’ammaloramento dell’albero.

Stato di emergenza sanitaria e termine di presentazione del rendiconto.

Stante la proroga dello stato di emergenza sanitaria fino al 30 aprile 2021, slitta ancora il termine per la presentazione del rendiconto condominiale, in deroga all’obbligo di presentazione dello stesso al termine dell’anno di gestione e precisamente entro centottanta giorni, ai sensi dell’art. 1130 c.c.

La sospensione riguarda i rendiconti inerenti alla gestione dell’annualità dal 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Pertanto, attesa la proroga al 30 aprile 2021, fatta dal Ministro della Salute, il termine dei 180 giorni scade il 28 ottobre 2021

2021 – Tutte le date dei nostri Webinar formativi

Troverete qui tutte le date degli incontri programmati per il 2021. Argomenti nuovi e di sicuro interesse che condivideremo con tutti i nostri associati.

Prenotati già da ora e ottieni con noi i tuoi crediti formativi.

15.12 Ultimo Webinar di Aggiornamento

Non perdere l’ultimo webinar di aggiornamento valido per l’ottenimento dei crediti.

Seguiranno dettagli evento e link di collegamento

Assemblee di condominio in presenza

E’ stato ripristinato lo svolgimento delle assemblee di condominio con la presenza fisica dell’amministratore e dei condomini, secondo quanto precisato dall’aggiornamento delle Faq del governo

( http://www.governo.it/it/faq-fasedue).

Sarà possibile quindi possibile lo svolgimento delle assemblee sia all’aperto sia in locali chiusi a condizione che sia garantita la distanza interpersonale di un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.


Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, in quanto compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni.

Tale decisione costituisce un passo importante per consentire ai condomini di usufruire dei provvedimenti relativi all’ecobonus, tuttavia occorre evidenziare alcune problematiche.

In condomini particolarmente grandi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale potrebbe risultare difficile.

La soluzione auspicabile è quella dello svolgimento delle assemblee in ambienti grandi o in alternativa in luoghi all’aperto, almeno durante il periodo estivo.

Resta poi da chiarire l’aspetto relativo alle responsabilità sul rispetto dei protocolli di sicurezza: non è stato indicato dalle direttive governative se detta incombenza spetti all’amministratore di condominio o al presidente dell’assemblea.

Non essendo state indicate nelle Fag le linee guida sullo svolgimento dell’assemblea, analogicamente dovranno applicarsi le stesse raccomandazioni emanate per tutte le riunioni in luoghi chiusi e aperti, quali ad esempio:

  • le sedie devono essere distanziate;
  • i locali devono essere stati previamente igienizzati e sanificati;
  • devono essere previsti, laddove possibile,  ingressi e uscite separati;
  • le porte devono restare aperte durante la riunione;
  • i partecipanti devono utilizzare le misure di protezione individuali (mascherina e guanti).

7 Maggio Webinar valido per i crediti formativi

NON VI LASCIAMO SOLI!

I nostri corsi sono erogati on line in forma di Webinar e saranno validi per l’ottenimento dei crediti formativi

Scopri il programma del 7 maggio

In un momento di grandi cambiamenti e informazioni spesso non completamente veritiere abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso formativo per l’ottenimento dei crediti andando a toccare tematiche importanti e necessarie per affrontare con competenza le evoluzioni del settore in questo delicato momento

I nostri corsi verranno erogati on line in forma di Webinar e saranno validi per l’ottenimento dei crediti formativi Sarà un momento di scambio in cui i nostri formatori e i nostri tecnici potranno rispondere a tutti vostri dubbi in merito agli obblighi e doveri rispetto alle nuove normative COVID- 19 ma non solo.
I temi che affronteremo nei primi 2 incontri saranno:

PROGRAMMA 7 MAGGIO:

ORE 14 – 14.40 AVV. LAURA LOCATELLI

L’amministratore di Condominio e l’Assemblea Condominiale

CONDOMINIO ED EMERGENZA SANITARIA – FOCUS su ruolo dell’amministratore e assemblee condominiali: quali scenari?

ORE 14.40 – 15.00 AVV. GIORGIO MANGIARACINA

Aspetti fiscali in Condominio – FOCUS su bonus sanificazione per aziende e studio professionali

ORE 15.00 – 15.30/15.40 GLI SPONSORS SI PRESENTANO CON APPROFONDIMENTI TECNICI

I POSTI SONO LIMITATI SI PREGA DI CONFERMARE A: info@apaicond.org

CREDENZIALI DI ACCESSO:

Il bilancio condominiale è valido se redatto per cassa

Il bilancio condominiale deve essere strutturato in base al principio di cassa e non al principio della competenza.

Un bilancio condominiale redatto per cassa e approvato dall’assemblea può essere impugnato e dichiarato illegittimo

Il bilancio condominiale deve rispettare i seguenti criteri:

– le spese devono essere inserite in base alla data dell’effettivo pagamento e le entrate in base all’effettiva corresponsione;

– il bilancio deve essere corredato da tutte le pezze giustificative delle spese sostenute;

– il bilancio deve essere redatto in maniera chiara e comprensibile a tutti i condomini;

– le spese sostenute devono essere tracciabili sul conto corrente del condominio.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 5969/2020, ha stabilito che il bilancio condominiale deve essere accessibile e comprensibile ad ogni condomino e quindi è onere dell’amministratore del Condominio agire in tal modo:

 “l’amministratore dovrà indicare ed inviare ad ogni condomino un elenco delle  spese  sostenute (con data e causale dell’importo) già diviso per categorie secondo il criterio di ripartizione (come spese generali, acqua riscaldamento, ecc), l’indicazione delle quote incassate dai condomini e quelle ancora da incassare, l’indicazione delle spese ancora da sostenere, le eventuali rimanenze attive(fondi, combustibile ed altro) ed il piano di riparto  che  indichi  per  ogni  condomino  e  per  ogni  categoria  di  spesa  il criterio  di  riparto  e  la  quota  a  suo  carico”.

Assemblee di condominio in videoconferenza ai tempi del coronavirus

I decreti del governo italiano emanati a partire dal 04 marzo 2020 hanno vietato lo svolgimento delle assemblee di condominio, su tutto il territorio nazionale, a causa dell’emergenza sanitaria determinata dal coronavirus.

Le assemblee condominiali, però, si possono svolgere in videoconferenza, assicurando il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere.

Tale attività richiede l’applicazione di accorgimenti tecnici e di regole ben precise.

Anzitutto tutti i condomini, oltre all’amministratore, devono essere dotati di strumenti tecnici idonei, quali pc, computer, tablet, smartphone, ed essere in grado di utilizzare una delle piattaforme in uso, quali ad esempio Skype, Facebook, Zoom.

L’assemblea deve approvare le linee guida per un corretto svolgimento della stessa.

L’assemblea è valida se tutti i condomini hanno avuto la possibilità di parteciparvi in videoconferenza e se tutti siano stati regolarmente convocati e informati della modalità suddetta.

Le assemblee in videoconferenza presentano, però, diverse criticità, tra cui i problemi legati alla connessione, alle modalità di convocazione, nonché all’espressione del voto, che potrebbero determinare impugnazioni delle delibere e di conseguenza un contenzioso che, però, non siamo ancora preparati a gestire.