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Animali in condominio

Vorrei acquistare un cane, ma il regolamento del mio Condominio vieta di tenere animali domestici negli appartamenti.  Tale divieto è superabile?

La legge 220/2012 sancisce che nessun regolamento condominiale può vietare al condomino di tenere un animale domestico nel proprio appartamento.

Il proprietario è tenuto, però, a vigilare sul proprio animale per accertarsi che non faccia danni agli altri né alle strutture.

Nessun regolamento può pure vietare agli animali domestici l’accesso alle parti comuni.

Qualsiasi delibera condominiale che contenga il divieto predetto può essere impugnata.

Vendere casa senza agibilità

Si può vendere casa anche senza l’agibilità?

Risponde: Arch. Salvatore Trani

Qualsasi residenza per essere abitabile deve disporre dell’abotabilità/agibilità dell’immobile. Pertanto la mancanza della stessa comporterebbe la possibilità di non poter usufruire del bene. Inoltre la legge obbliga il notaio a richiedere tale documento da allegare all’atto di vendita a pena di una sanzione amministrativa oltre alla segnalazione al prioro ordine.

Fino a qualche anno fà quasi nessun notaio la chiedeva o la inseriva nell’atto, ma negli ultimi anni la tendenza dei notati è di richiederla e di allegarla obbligatoriamente o lo stesso atto di vendita deve essere annullato fino all’ottenimento. Leggi tutto

Manutenzione funi ascensore

Lo stato di salute di un ascensore: le funi

Risponde: Roberto Guida titolare di Gierre Lift

Esistono strumenti di analisi per verificare lo stato del proprio impianto?

Cosa Stabilisce la legge? In Europa la legge stabilisce che le funi degli ascensori vengano controllate ogni 6 mesi, e in più ogni due anni si aggiunge un controllo dagli enti notificati.

Ma questi controlli sono efficaci? Sono effettuati a vista come 150 anni fa, se il danno alla fune è interno il controllo tradizionale non è in grado di individuarlo.

Quali sistemi sono efficaci per il controllo?

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Guida pratica al C.I.S.

GUIDA PRATICA AL C.I.S.
obblighi e adempimenti

COMUNE DI MILANO
IDONEITA’ STATICA DELLE COSTRUZIONI PRESENTI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO
COMUNALE
AI SENSI ART. 11.6 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

A cura di Claudio Cattaneo
Ingegnere Strutturista

Videosorveglianza in condominio

I sistemi di videosorveglianza vengono sempre più spesso installati all’interno del Condominio, sia per motivi di sicurezza che per vigilare sui comportamenti dei Condomini.

Ma quali sono le regole da seguire, i limiti da osservare e quali i compiti dell’amministratore, anche ai sensi del Codice della Privacy e del provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza?

Ai sensi dell’art. 1122 ter c.c., riformato dalla nuova normativa, la maggioranza per deliberare sull’installazione dell’impianto è quella di cui all’art. 1136 c.c., 2° comma.

Le telecamere installate su parti comuni devono essere evidenziate; è necessario che vi sia un cartello di avviso, corredato da una breve informativa e che le riprese siano solo delle aree comuni (accessi, garage, ecc.).

La registrazione, la conservazione e l’utilizzo delle immagini riprese dalle telecamere deve sottostare alla normativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy, art. 4, comma 1.

Il titolare del trattamento è il Condominio, in persona dell’amministratore pro-tempore, ai sensi degli artt. 24 e 28 GDPR,  il quale è tenuto, altresì, ad avere presso il suo studio un’informativa completa accessibile a chi sia stato ripreso dalle telecamere.

Il tempo di conservazione delle immagini è di 24/48 e per un massimo di 7 giorni.

In caso di violazione delle disposizioni anzi menzionate sono previste per l’amministratore del Condominio sanzioni amministrative e penali.

Queste regole sono applicabili anche ai videocitofoni.

No agli asili d’infanzia in condominio se il regolamento lo vieta

La Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 16384 del 21.06.2018,  ha stabilito che sia gli asili nidi che i micro –nidi sono vietati in Condominio se il regolamento non consente di adibire i locali a tale attività di custodia e assistenza dei bambini.

La Corte ha precisato che i micro –nidi sono vietati non per le dimensioni, ma per l’attività.

Caduta in condominio

IL CONDOMINIO RISPONDE DEI DANNI CAUSATI ALLA PASSANTE CHE INCIAMPA NELLA PIASTRELLA MANCANTE CHE COPRE IL SOTTOSTANTE LUCERNARIO CONDOMINIALE

La Corte di Cassazione, Sez. 3 civile, con l’Ordinanza 19.04.2018 n. 9625,  ha statuito che il Condominio è tenuto al risarcimento dei danni subiti dalla passante che abbia inciampato nella piastrella mancante di vetrocemento che copre il sottostante lucernario condominiale.

CADUTA IN CONDOMINIO

Chi cade in Condominio, al fine di ottenere il risarcimento del danno deve provare che la caduta è stata causata dallo stato di cattiva manutenzione delle parti comuni (ostacolo, insidia, fondo scivoloso,ecc….); lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3305/2018.

Nasce Apaicond.org

E’ online il sito di A.P.A.I.COND. e sono aperte le iscrizioni ai corsi. Trovate tutte le informazioni nelle relative sezioni del sito, come i contatti o lo statuto dell’Associazione. Nei prossimi giorni saranno pubblicati ulteriori aggiornamenti e documenti.