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Vendere casa senza agibilità

Vendere casa senza agibilità

Si può vendere casa anche senza l’agibilità?

Risponde: Arch. Salvatore Trani

Qualsasi residenza per essere abitabile deve disporre dell’abotabilità/agibilità dell’immobile. Pertanto la mancanza della stessa comporterebbe la possibilità di non poter usufruire del bene. Inoltre la legge obbliga il notaio a richiedere tale documento da allegare all’atto di vendita a pena di una sanzione amministrativa oltre alla segnalazione al prioro ordine.

Fino a qualche anno fà quasi nessun notaio la chiedeva o la inseriva nell’atto, ma negli ultimi anni la tendenza dei notati è di richiederla e di allegarla obbligatoriamente o lo stesso atto di vendita deve essere annullato fino all’ottenimento.

Bisogna far presente che l’iter burocratico per l’abitabilità/agibilità di un edificio realizzato alcuni anni addietro non è automatico in quanto da comuen a comune possono essere richiesti diversi documenti come ad esempio l’idoneità statica dell’immobile, certificazioni impianti elettrici e ascensori, etc che non sono di facile reperibilità e di conseguenza i tempi di attesa sono lunghi e non facilmente quantificabili.

Inoltre è necessario al 90% la verifica degllo stato di ciascuna unità immobiliare e i tempi per fissare gli appuntamenti sono lunghi.

Di conseguenza se abitate in un immobile privo di abitabilità è necessario muoversi per tempo per ottenerla

Ciascun comune reagisce in maniera differente per problemi di organico o di addetto alla verifica. Questi tempi sono gestite direttamente da noi in quanto per ciascuna pratica ci interfacciamo con il tecnico comunale fino al ricevimento della chiusura dell’iter burocratico.

Prima di tutto è necessario fare delle distinzioni su quando è necessaria la sicurezza sui luoghi di lavoro e quando no in base alle disponizioni presenti nel testo unico sicurezza D.Lgs 81/08 ed in particolare:

  • tutte le attività con rischio di caduta dall’alto > 2 mt
  • presenza di più imprese
  • lavori sopra i 100000,00 €
  • attività di cui all’allegato IX del D.Lgs. 81/08.

Per tutte le lavorazioni che ricadono ai punti sopra indicati è obbligatorio nominare il Coordinatore della Sicurezza che deve redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Si ricorda che il coordinatore non sostituisce il Responsabile dei Lavori, che nel caso non venga nominato tutti i compiti rimangono in capo al Datore di Lavoro che per un condominio è l’amministratore. Di conseguenza è bene per lui procedere ad indentificare una persona che svolga ancge questo compito. (tra l’altro il CSE può eseguire entrambi i compiti salvo nomina specifica e adeguato compenso).

Studio Architetto Trani

Via San Giacomo 12 – 21040 Gerenzano (Varese)
Mob.: 3384520904

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