La norma di riferimento è l’articolo 15 del
DPR 162/99 che stabilisce l’obbligo per il proprietario di un
ascensore di affidare la manutenzione dell’impianto di ascensore “a persona
munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata”. E’ quindi vietato
mantenere in esercizio un ascensore se non se ne è affidata la manutenzione ad
uno dei soggetti abilitati individuati dalla legge.
Per una manutenzione dell’ascensore a norma del DPR
162/99, il manutentore deve eseguire due distinte tipologie di attività
sull’impianto:
1) visite di manutenzione preventiva,
finalizzate alla verifica del regolare funzionamento dei principali componenti
dell’impianto, in particolare delle porte dei piani e delle serrature, dello
stato di conservazione delle funi, nonché per eseguire le operazioni normali di
pulizia e di lubrificazione delle parti;
2) visite finalizzate alla verifica
dell’integrità e dell’efficienza di tutti i dispositivi e dei componenti da
cui dipende la sicurezza dell’ascensore (paracadute, funi, sistema di allarme
etc.).
Mentre per la seconda tipologia di attività il
legislatore ha fissato una frequenza minima (“almeno una volta ogni sei mesi”,
da cui la definizione di visita “semestrale”), da rispettare quindi in modo
tassativo, per le visite di manutenzione preventiva non viene indicata una
frequenza precisa poiché questa dipende dalle “esigenze dell’impianto”.
In concreto, il giusto numero di visite dipende dalle
caratteristiche tecniche dell’impianto, dal suo stato di conservazione, dalle
condizioni e dall’intensità di utilizzo. In generale, considerando le
caratteristiche medie del parco impianti funzionanti in Italia, si
effettuano in media dalle 8 alle 12 visite annuali (includendo anche
le due visite semestrali).
E’ importante che il manutentore, una volta presa in carico la manutenzione di un impianto, svolga un’accurata ispezione iniziale dello stesso per valutarne lo stato di conservazione e le caratteristiche tecniche e, una volta verificate le condizioni di utilizzo, metta a punto un programma di manutenzione nel quale indicherà, tra l’altro, il numero annuo di visite di manutenzione preventiva necessarie per una corretta conservazione dell’ascensore, anche tenendo presenti le eventuali indicazioni riportate nel manuale di uso e manutenzione dell’impianto.
Manutenzione straordinaria
Oltre a svolgere le attività di manutenzione
preventiva, il manutentore è anche tenuto a promuovere tempestivamente
la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate (art. 15
c. 5, DPR 162/99).
A questo obbligo del manutentore fa da contraltare
l’obbligo del proprietario dell’ascensore di provvedere prontamente alle
riparazioni e alle sostituzioni (art. 15, c. 6, DPR 162/99). Il proprietario
che omettesse di dare seguito alle segnalazioni del manutentore si assumerebbe
evidenti responsabilità in caso di successivo incidente, riconducibile alla
mancata riparazione o sostituzione.
Solamente un manutentore abilitato può eseguire le
riparazioni su un ascensore; in nessun caso il proprietario può tentare di
ripararlo da solo, ad esempio facendo intervenire il custode oppure chiamando
professionisti di altro genere (elettricisti, fabbri). Questo non solo perché è
la legge che richiede l’intervento di un operatore abilitato, ma per una
sostanziale esigenza di sicurezza che verrebbe messa a repentaglio dall’intervento
sull’impianto di persone non qualificate.
Normalmente è sempre l’impresa cui è affidata
contrattualmente la manutenzione quella che si occupa di eseguire anche gli
interventi di riparazione. Non è però escluso, e di fatto a volte avviene, che
il proprietario – in particolare in caso di interventi di manutenzione
straordinaria di una certa rilevanza – possa decidere di affidare i lavori ad
una ditta abilitata diversa dal manutentore dell’impianto. In tali casi, però,
viste le rilevanti responsabilità proprie della ditta cui è affidata la
manutenzione, è la stessa legge che impone a quest’ultimo, rispetto ai lavori
eseguiti da terzi, di “verificarne l’avvenuta, corretta, esecuzione”. Con la
conseguenza che, qualora venga accertato che i lavori non siano stati eseguiti
correttamente, il manutentore possa risolvere il contratto di manutenzione per
fatto o colpa del proprietario/committente.