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DiRedazione

Manutenzione ascensore: Consigli per proprietari e amministratori

1. Affidate la manutenzione dell’ascensore a ditta specializzata e in regola con tutte le prescrizioni di legge. In particolare:
– accertatevi che la stessa sia iscritta nel registro imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato e disponga dell’abilitazione ad operare sugli ascensori secondo il decreto del Ministro dello Sviluppo economico n. 37/2008, art. 1 c. 2 lettera f);
– accertatevi che la stessa sia assicurata con adeguati massimali per la responsabilità civile verso terzi nella qualità di assuntrice della manutenzione del vostro impianto;
– accertatevi anche che il manutentore sia munito di certificato di abilitazione alla manutenzione ascensori e controllare la sua posizione assicurativa personale, INPS e INAIL.

2. Il libretto dell’impianto deve essere custodito a cura del proprietario, possibilmente nel locale del macchinario. Verificare che sul libretto dell’ascensore siano riportate tutte le indicazioni previste dalla legge, ossia in particolare:
– nominativo del proprietario ;
– indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche curando inoltre che il libretto venga regolarmente aggiornato a ogni cambiamento.

3. Dovendo cambiare ditta manutentrice, accertatevi che la nuova ditta disponga nella vostra zona di una sede operativa attrezzata e di personale con conoscenza specifica pratica, oltre che teorica, dell’impianto che intendete affidargli.

4. Abbiate fiducia nella ditta manutentrice che avete scelto per l’impianto e non fate mai intervenire elettricisti, falegnami, verniciatori ed altre ditte per opere interessanti l’ascensore, senza il controllo della stessa ditta manutentrice.

5. Non permettete a nessuno di eseguire operazioni che sono di specifica competenza del servizio di manutenzione ed evitate, nel modo più assoluto, qualsiasi manomissione.

6. Assicuratevi che la ditta manutentrice annoti regolarmente sul libretto di matricola i risultati delle verifiche particolari agli elementi di sicurezza: operazione che a termine di legge deve essere effettuata almeno ogni sei mesi.

DiRedazione

Il Condominio è responsabile per i furti durante i lavori di rifacimento facciata?

Ho subito un furto nel mio appartamento durante i lavori di rifacimento della facciata. I ladri si sono introdotti nella mia abitazione attraverso il ponteggio che era sprovvisto di allarme e di ulteriori misure di sicurezza.

Il Condominio è responsabile per il furto?

Rispondono dei danni causati dal furto al condomino, ad opera di ladri che hanno utilizzato il ponteggio per introdursi nell’abitazione, in via tra loro solidale, sia l’impresa appaltatrice sia il Condominio, nel caso in cui  non abbiano adottato tutte le misure adeguate di sicurezza,  vigilanza e custodia dello stabile.

Il Condominio, infatti, risponde in quanto proprietario e custode del fabbricato, ai sensi dell’art. 2051 c.c., che stabilisce quanto segue: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Al Condominio spetta il compito di vigilare e controllare l’operato dell’impresa appaltatrice e se quest’ultima non ha adottato le misure idonee alla sicurezza, si configura una responsabilità in capo ad entrambi, condominio e impresa.

Sia la Suprema Corte (Cass. Civ. , sez. II, sentenza n. 12274- Cass. Civ. , sez. II sentenza n. 8630/2006) che la giurisprudenza di merito si sono espresse in tal senso in maniera unanime (Tribunale di Torre Annunziata, sentenza n. 1392/2018).

DiRedazione

Manutenzione ordinaria e Manutenzione straordinaria

La norma di riferimento è l’articolo 15 del DPR 162/99 che stabilisce l’obbligo per il proprietario di un ascensore di affidare la manutenzione dell’impianto di ascensore “a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata”. E’ quindi vietato mantenere in esercizio un ascensore se non se ne è affidata la manutenzione ad uno dei soggetti abilitati individuati dalla legge.

Per una manutenzione dell’ascensore a norma del DPR 162/99, il manutentore deve eseguire due distinte tipologie di attività sull’impianto:

1) visite di manutenzione preventiva, finalizzate alla verifica del regolare funzionamento dei principali componenti dell’impianto, in particolare delle porte dei piani e delle serrature, dello stato di conservazione delle funi, nonché per eseguire le operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti;

2) visite finalizzate alla verifica dell’integrità e dell’efficienza di tutti i dispositivi e dei componenti da cui dipende la sicurezza dell’ascensore (paracadute, funi, sistema di allarme etc.).

Mentre per la seconda tipologia di attività il legislatore ha fissato una frequenza minima (“almeno una volta ogni sei mesi”, da cui la definizione di visita “semestrale”), da rispettare quindi in modo tassativo, per le visite di manutenzione preventiva non viene indicata una frequenza precisa poiché questa dipende dalle “esigenze dell’impianto”.

In concreto, il giusto numero di visite dipende dalle caratteristiche tecniche dell’impianto, dal suo stato di conservazione, dalle condizioni e dall’intensità di utilizzo. In generale, considerando le caratteristiche medie del parco impianti funzionanti in Italia, si effettuano in media dalle 8 alle 12 visite annuali (includendo anche le due visite semestrali).

E’ importante che il manutentore, una volta presa in carico la manutenzione di un impianto, svolga un’accurata ispezione iniziale dello stesso per valutarne lo stato di conservazione e le caratteristiche tecniche e, una volta verificate le condizioni di utilizzo, metta a punto un programma di manutenzione nel quale indicherà, tra l’altro, il numero annuo di visite di manutenzione preventiva necessarie per una corretta conservazione dell’ascensore, anche tenendo presenti le eventuali indicazioni riportate nel manuale di uso e manutenzione dell’impianto.

Manutenzione straordinaria

Oltre a svolgere le attività di manutenzione preventiva, il manutentore è anche tenuto a promuovere tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate (art. 15 c. 5, DPR 162/99).

A questo obbligo del manutentore fa da contraltare l’obbligo del proprietario dell’ascensore di provvedere prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni (art. 15, c. 6, DPR 162/99). Il proprietario che omettesse di dare seguito alle segnalazioni del manutentore si assumerebbe evidenti responsabilità in caso di successivo incidente, riconducibile alla mancata riparazione o sostituzione.

Solamente un manutentore abilitato può eseguire le riparazioni su un ascensore; in nessun caso il proprietario può tentare di ripararlo da solo, ad esempio facendo intervenire il custode oppure chiamando professionisti di altro genere (elettricisti, fabbri). Questo non solo perché è la legge che richiede l’intervento di un operatore abilitato, ma per una sostanziale esigenza di sicurezza che verrebbe messa a repentaglio dall’intervento sull’impianto di persone non qualificate.

Normalmente è sempre l’impresa cui è affidata contrattualmente la manutenzione quella che si occupa di eseguire anche gli interventi di riparazione. Non è però escluso, e di fatto a volte avviene, che il proprietario – in particolare in caso di interventi di manutenzione straordinaria di una certa rilevanza – possa decidere di affidare i lavori ad una ditta abilitata diversa dal manutentore dell’impianto. In tali casi, però, viste le rilevanti responsabilità proprie della ditta cui è affidata la manutenzione, è la stessa legge che impone a quest’ultimo, rispetto ai lavori eseguiti da terzi, di “verificarne l’avvenuta, corretta, esecuzione”. Con la conseguenza che, qualora venga accertato che i lavori non siano stati eseguiti correttamente, il manutentore possa risolvere il contratto di manutenzione per fatto o colpa del proprietario/committente.

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Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019 il Decreto Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 recante “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione“: una rivoluzione per i condomini con nuove norme più stringenti.

Le nuove regole entreranno in vigore il 6 maggio 2019 per le nuove costruzioni, mentre per gli edifici di civile abitazione esistenti con le seguenti modalità:

  • entro il 6 maggio 2021 per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
  • entro il 6 maggio 2020 per le restanti disposizioni.

Per gli edifici di civile abitazione esistenti al 6 maggio 2019, soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al DPR n. 151/2011, viene comunicato al Comando dei vigili del fuoco l’avvenuto adempimento ai suddetti adeguamenti, all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

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Opportunità di lavoro: diventa con noi Amministratore di Condominio

Vuoi aprire uno tuo studio di amministrazione condominio?

E’ una professione che richiede diverse competenze e a abilità trasversali. Chi vuole guadagnare bene deve puntare su un formazione solida. Essere un amministratore non si riduce solo a risolvere “battibecchi” tra vicini di casa.

Perché diventare amministratore di condominio?

Essere un professionista di questo settore è un’opportunità da cogliere, che può portare buoni guadagni ma che implica avere buon senso, educazione e ottime capacità di relazione.  Molte caratteristiche sono attitudini personali, ma tutto il resto lo si può imparare grazie a specifici Corsi di Formazione.

L’amministratore infatti, non si limita a mediare tra persone più o meno propense a litigare, ma si fa carico di molte e onerose responsabilità. Se la cosa vi interessa, proseguite nella lettura e scoprite insieme a noi quali sono i passi da compiere per avere successo in questo settore.

Quali sono le mansioni di un amministratore di condominio?

L’amministratore di condominio è il professionista che deve occuparsi della gestione degli spazi comuni di uno stabile. La risoluzione dei contenziosi tra vicini di casa non rientra di fatto nei suoi compiti, ma nella stragrande maggioranza dei casi, è a lui che si rivolge – per chiedergli di intervenire col pugno duro – chiunque avverte la necessità di denunciare la cattiva condotta di un condomino molesto.

Gli oneri di cui deve farsi carico non sono pochi, un amministratore di condominio deve infatti:

  • avere competenze specifiche in materia di urbanistica (deve conoscere a menadito i regolamenti edilizi, abbattere le barriere architettoniche e vigilare sulla sicurezza dello stabile, verificando che tutto sia a norma);
  • saper calcolare le spese condominiali e ripartirle equamente tra i condomini, basandosi sulle tabelle millesimali;
  • saper gestire i conflitti tra i vicini di casa, specialmente quando riguardano l’uso di spazi comuni, e moderare le assemblee;
  • avere competenze fiscali e contabili (deve essere aggiornato su eventuali esenzioni e sgravi, deve gestire e giustificare le spese condominiali e redigere un bilancio che deve incassare l’approvazione dell’assemblea).

Se avete letto sino a qui e siete comunque motivati, preparatevi a lavorare parecchio e munitevi di tanta pazienza perché avrete a che fare con persone di ogni tipo. Che metteranno a dura prova la vostra pazienza.

Come si diventa amministratore di condominio?

Partiamo dalla formazione: fino a poco tempo fa, non occorreva avere particolari competenze o requisiti, tant’è vero che ad occuparsi (in maniera più o meno improvvisata) della gestione dello stabile erano spesso gli stessi condomini che avevano sufficiente tempo a disposizione. Non è più così: la nuova normativa (che fa riferimento alla legge n.220 del 2012) prevede, innanzitutto, l’obbligo di nominare un amministratore di condominio negli stabili occupati da più di 8 condomini. E specifica che chi vuole accostarsi a questa professione deve:

  • avere un diploma di scuola superiore
  • avere la fedina penale pulita
  • frequentare uno specifico corso di formazione

A conclusione del percorso formativo, è prevista una prova finale con il rilascio di un attestato che non “abilita” alla professione (non esiste un albo nazionale degli amministratori di condominio a cui potersi iscrivere), ma certifica l’acquisizione delle competenze necessarie a svolgere bene questa professione.

E passiamo alle doti personali o alle soft skill. Chi sceglie di diventare amministratore di condominio deve avere:

  • ottime capacità relazionali (deve essere in grado di trattare con gente di ogni tipo)
  • ottime doti organizzative e gestionali
  • capacità di negoziazione (deve mediare tra persone solitamente litigiose e mostrarsi quanto più obiettivo possibile)
  • capacità di problem-solving (negli stabili condominiali, specie in quelli più grandi, i problemi non mancano mai)

Bisogna, infine, provvedere all’apertura di una Partita Iva e dotarsi di un’assicurazione per la professione.

Quanto si può guadagnare con questa professione?

Le spese inziali non sono particolarmente onerose. Dovete mettere in preventivo:

  • il costo del corso di formazione (come già detto, ne esistono di vari tipi: si va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1.000-1.200 euro);
  • il costo dell’iscrizione ad un’associazione di categoria (le rette annuali si aggirano intorno ai 100-200 euro) che forniscono assistenza e permettono di rimanere sempre aggiornati sulle normative vigenti;
  • il costo per l’acquisto di un software gestionale (anche in questo caso, il prezzo è fortemente variabile: si può andare da poche decine di euro a 400-500 euro);
  • le spese legate alla logistica e agli spostamenti (coi mezzi pubblici o con un veicolo di proprietà).

come guadagnare: gestire un solo condominio di media grandezza non vi procurerà i mezzi per poter arrivare a fine mese, visto che parliamo di una cifra che si aggira intorno ai 200-220 euro. Il consiglio è quello di amministrare quanti più condomini possibili (chi arriva a gestirne 20 può mettersi in tasca più di 4 mila euro al mese) e di ampliare la vostra rete di conoscenze. Se darete prova di professionalità, i condomini parleranno bene di voi e vi suggeriranno ad amici e parenti. Il passaparola resta la migliore forma di pubblicità su cui puntare.

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Contratto d’Assicurazione in Condominio

Può l’amministratore del Condominio stipulare il contratto d’assicurazione, la Polizza Globale Fabbricati, per conto del Condominio, senza l’autorizzazione dell’assemblea?

L’amministratore del Condominio non è legittimato a concludere il contratto di assicurazione del fabbricato se non abbia ricevuto l’autorizzazione da una deliberazione assembleare o se non sia imposto dal regolamento condominiale (Cass. n. 8233 del 03.04.2007).

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BONUS EDILIZI, CESSIONE ALL’IMPRESA E COMPENSAZIONE IN 5 ANNI.

Con il D.L. Crescita la cessione del credito d’imposta derivante da Bonus Edilizi all’impresa che realizza i lavori, da diritto ad ottenere uno sconto sul prezzo degli stessi di ammontare pari al valore del credito ceduto. L’impresa può utilizzare esclusivamente in compensazione il suddetto credito, in cinque anni.

La Legge di Bilancio per il 2019 aveva confermato tutti i c.d. Bonus Edilizi. Era stata confermata anche la possibilità di cedere il credito derivante dalle suddette agevolazioni. Ora, con il D.L. “Crescita” (D.L. n. 34/2019), per l’Ecobonus ed il Sismabonus, il committente, anziché utilizzare in detrazione i suddetti Bonus Edilizi, può cedere il corrispondente credito d’imposta all’impresa che realizza i lavori in questione, ottenendo sul prezzo uno sconto di ammontare pari al valore nominale del credito ceduto. L’impresa può  utilizzare esclusivamente in compensazione il suddetto credito, in cinque quote annuali di pari importo.

Più precisamente, rispetto alla disciplina vigente prima del D.L. Crescita, vengono quindi introdotte le seguenti misure, che si affiancano, senza sostituirle, a quelle già esistenti:

  • la cessione è possibile solo nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori, con esclusione di altri possibili cessionari;
  • lo sconto praticato dall’impresa esecutrice dei lavori è di ammontare pari al valore del credito ricevuto (non è quindi possibile acquisire il credito d’imposta per un prezzo inferiore al suo valore nominale);
  • l’impresa non può a sua volta cedere il credito a terzi, ma può utilizzarlo in compensazione, in 5 anni, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il D.L. Crescita è attualmente in fase di conversione in Legge.

Una versione più ampia del presente contributo è reperibile al seguente link:

Giorgio Mangiaracina

Avvocato

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Rottamazione “quater” in arrivo, domande entro fine ottobre

Appare estremamente probabile la riapertura dei termini della rottamazione delle cartelle, che sarà a questo punto la “quater“.  La misura verrà probabilmente affidata ad un emendamento in sede di conversione del decreto Crescita (D.L. n.34/2019), che prevederà anche nuovi termini per l’adesione al “Saldo e Stralcio” per i contribuenti con ISEE fino a 20.000 Euro. La rottamazione quater non potrà comprendere comunque i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1.1.2018 ed il 31.12.2018, trattandosi in tal caso di partite soggette alla riscossione ordinaria. Lo ha annunciato il Sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci in una conferenza stampa alla Camera. Il sottosegretario ha poi precisato che  “il tema 2018 potrà essere ripreso nel 2020, con almeno un anno di riscossione alle spalle'”, anticipando quindi anche una possibile “rottamazione quinquies“. Per chi aderirà alla nuova pace fiscale verrà inoltre prevista, come per le precedenti edizioni della rottamazione, la sospensione delle procedure esecutive in corso (pignoramenti).    http://www.cclegal.eu/giorgio-mangiaracina/

Giorgio Mangiaracina Avvocato

DiRedazione

Public Speaking – L’importanza di saper parlare al nostro pubblico

FAI UN SALTO DI QUALITA’

Parlare in pubblico mantenendo alta l’attenzione della platea e comunicare con efficacia durante una presentazione. Dimostrarsi a proprio agio davanti ai propri colleghi durante un meeting.  Sono abilità indispensabili nella vita lavorativa quotidiana. I corsi tenuti da A.P.A.I.COND sono percorsi sarà estremamente operativi (si prevedono anche video-riprese individuali e di gruppo) e consentirà ai partecipanti di:

  • comunicare mantenendo il focus sul proprio obiettivo
  • utilizzare le proprie risorse personali per attivare l’attenzione del pubblico
  • strutturare una presentazione secondo schemi logici e facilmente riconoscibili dal pubblico
  • gestire le obiezioni
  • gestire i tempi e gli interventi in relazione all’obiettivo

TI PIACEREBBE:

  • Comunicare mantenendo il focus sul tuo obiettivo?
  • Utilizzare le tue risorse personali per attirare l’attenzione del
  • pubblico?
  • Strutturare una presentazione secondo schemi logici e facilmente
  • riconoscibili dal pubblico?
  • Imparare a gestire le obiezioni?
  • Gestire i tempi e gli interventi in relazione all’obiettivo?

IMPARERAI:

  • La struttura logica di una presentazione sulla base di un obiettivo.
  • Come ottenere e mantenere l’attenzione dell’uditorio.
  • L’improvvisazione e la gestione dell’ansia da prestazione.
  • La gestione dei tempi nel parlare in pubblico.
  • La gestione delle obiezioni
  • Come auto-monitorare le tue presentazioni

Contattaci per avere maggiori informazioni e scopri qui le prossime date
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DiRedazione

Amministratore: spese sostenute senza autorizzazione. E’ corretto?

L’amministratore del mio Condominio ha effettuato spese di manutenzione afferenti le luci delle scale senza chiedere la preventiva approvazione dell’assemblea. E’ corretto?

Le spese di manutenzione ordinarie e relative ai servizi comuni essenziali non richiedono la preventiva approvazione dell’assemblea del Condominio, avendo il potere l’amministratore di effettuare tali esborsi, nell’interesse comune dei Condomini.

Ha confermato detto principio anche una recente sentenza della Cassazione ( Cass. Civ. Sez. II sente n. 454 dell’11 gennaio 2017), la quale ha pure precisato che l’approvazione di dette spese è richiesta soltanto in sede di consuntivo.