I sistemi di videosorveglianza vengono sempre più spesso installati all’interno del Condominio, sia per motivi di sicurezza che per vigilare sui comportamenti dei Condomini.
Ma quali sono le regole da seguire, i limiti da osservare e quali i compiti dell’amministratore, anche ai sensi del Codice della Privacy e del provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza?
Ai sensi dell’art. 1122 ter c.c., riformato dalla nuova normativa, la maggioranza per deliberare sull’installazione dell’impianto è quella di cui all’art. 1136 c.c., 2° comma.
Le telecamere installate su parti comuni devono essere evidenziate; è necessario che vi sia un cartello di avviso, corredato da una breve informativa e che le riprese siano solo delle aree comuni (accessi, garage, ecc.).
La registrazione, la conservazione e l’utilizzo delle immagini riprese dalle telecamere deve sottostare alla normativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy, art. 4, comma 1.
Il titolare del trattamento è il Condominio, in persona dell’amministratore pro-tempore, ai sensi degli artt. 24 e 28 GDPR, il quale è tenuto, altresì, ad avere presso il suo studio un’informativa completa accessibile a chi sia stato ripreso dalle telecamere.
Il tempo di conservazione delle immagini è di 24/48 e per un massimo di 7 giorni.
In caso di violazione delle disposizioni anzi menzionate sono previste per l’amministratore del Condominio sanzioni amministrative e penali.
Queste regole sono applicabili anche ai videocitofoni.