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Archivio mensile 24 Aprile 2020

DiRedazione

Assemblee di condominio in videoconferenza ai tempi del coronavirus

I decreti del governo italiano emanati a partire dal 04 marzo 2020 hanno vietato lo svolgimento delle assemblee di condominio, su tutto il territorio nazionale, a causa dell’emergenza sanitaria determinata dal coronavirus.

Le assemblee condominiali, però, si possono svolgere in videoconferenza, assicurando il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere.

Tale attività richiede l’applicazione di accorgimenti tecnici e di regole ben precise.

Anzitutto tutti i condomini, oltre all’amministratore, devono essere dotati di strumenti tecnici idonei, quali pc, computer, tablet, smartphone, ed essere in grado di utilizzare una delle piattaforme in uso, quali ad esempio Skype, Facebook, Zoom.

L’assemblea deve approvare le linee guida per un corretto svolgimento della stessa.

L’assemblea è valida se tutti i condomini hanno avuto la possibilità di parteciparvi in videoconferenza e se tutti siano stati regolarmente convocati e informati della modalità suddetta.

Le assemblee in videoconferenza presentano, però, diverse criticità, tra cui i problemi legati alla connessione, alle modalità di convocazione, nonché all’espressione del voto, che potrebbero determinare impugnazioni delle delibere e di conseguenza un contenzioso che, però, non siamo ancora preparati a gestire.

DiRedazione

Il Condominio è un consumatore

Il condominio va considerato come un consumatore. Lo ha confermato la sentenza del 02.04.2020 nella causa C-329/2019 della Corte di Giustizia, cui il Tribunale di Milano ha rimesso la questione dell’interpretazione sull’applicazione della direttiva 93/13/CEE al Condominio, poiché vi sono state negli ultimi anni sentenze della giurisprudenza di merito che si sono discostate da tale configurazione.

Secondo la Corte di Giustizia le norme a tutela dei consumatori sono applicabili anche ad un contratto concluso tra un professionista e il Condominio, anche se quest’ultimo, non essendo né una persona fisica né una persona giuridica, non rientra nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva.

Ai Condomini, quindi, sono applicabili le norme e le relative tutele previste nel Codice del Consumo di cui al dlg 206/2005.