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Archivio annuale 21 Maggio 2019

DiRedazione

Opportunità di lavoro: diventa con noi Amministratore di Condominio

Vuoi aprire uno tuo studio di amministrazione condominio?

E’ una professione che richiede diverse competenze e a abilità trasversali. Chi vuole guadagnare bene deve puntare su un formazione solida. Essere un amministratore non si riduce solo a risolvere “battibecchi” tra vicini di casa.

Perché diventare amministratore di condominio?

Essere un professionista di questo settore è un’opportunità da cogliere, che può portare buoni guadagni ma che implica avere buon senso, educazione e ottime capacità di relazione.  Molte caratteristiche sono attitudini personali, ma tutto il resto lo si può imparare grazie a specifici Corsi di Formazione.

L’amministratore infatti, non si limita a mediare tra persone più o meno propense a litigare, ma si fa carico di molte e onerose responsabilità. Se la cosa vi interessa, proseguite nella lettura e scoprite insieme a noi quali sono i passi da compiere per avere successo in questo settore.

Quali sono le mansioni di un amministratore di condominio?

L’amministratore di condominio è il professionista che deve occuparsi della gestione degli spazi comuni di uno stabile. La risoluzione dei contenziosi tra vicini di casa non rientra di fatto nei suoi compiti, ma nella stragrande maggioranza dei casi, è a lui che si rivolge – per chiedergli di intervenire col pugno duro – chiunque avverte la necessità di denunciare la cattiva condotta di un condomino molesto.

Gli oneri di cui deve farsi carico non sono pochi, un amministratore di condominio deve infatti:

  • avere competenze specifiche in materia di urbanistica (deve conoscere a menadito i regolamenti edilizi, abbattere le barriere architettoniche e vigilare sulla sicurezza dello stabile, verificando che tutto sia a norma);
  • saper calcolare le spese condominiali e ripartirle equamente tra i condomini, basandosi sulle tabelle millesimali;
  • saper gestire i conflitti tra i vicini di casa, specialmente quando riguardano l’uso di spazi comuni, e moderare le assemblee;
  • avere competenze fiscali e contabili (deve essere aggiornato su eventuali esenzioni e sgravi, deve gestire e giustificare le spese condominiali e redigere un bilancio che deve incassare l’approvazione dell’assemblea).

Se avete letto sino a qui e siete comunque motivati, preparatevi a lavorare parecchio e munitevi di tanta pazienza perché avrete a che fare con persone di ogni tipo. Che metteranno a dura prova la vostra pazienza.

Come si diventa amministratore di condominio?

Partiamo dalla formazione: fino a poco tempo fa, non occorreva avere particolari competenze o requisiti, tant’è vero che ad occuparsi (in maniera più o meno improvvisata) della gestione dello stabile erano spesso gli stessi condomini che avevano sufficiente tempo a disposizione. Non è più così: la nuova normativa (che fa riferimento alla legge n.220 del 2012) prevede, innanzitutto, l’obbligo di nominare un amministratore di condominio negli stabili occupati da più di 8 condomini. E specifica che chi vuole accostarsi a questa professione deve:

  • avere un diploma di scuola superiore
  • avere la fedina penale pulita
  • frequentare uno specifico corso di formazione

A conclusione del percorso formativo, è prevista una prova finale con il rilascio di un attestato che non “abilita” alla professione (non esiste un albo nazionale degli amministratori di condominio a cui potersi iscrivere), ma certifica l’acquisizione delle competenze necessarie a svolgere bene questa professione.

E passiamo alle doti personali o alle soft skill. Chi sceglie di diventare amministratore di condominio deve avere:

  • ottime capacità relazionali (deve essere in grado di trattare con gente di ogni tipo)
  • ottime doti organizzative e gestionali
  • capacità di negoziazione (deve mediare tra persone solitamente litigiose e mostrarsi quanto più obiettivo possibile)
  • capacità di problem-solving (negli stabili condominiali, specie in quelli più grandi, i problemi non mancano mai)

Bisogna, infine, provvedere all’apertura di una Partita Iva e dotarsi di un’assicurazione per la professione.

Quanto si può guadagnare con questa professione?

Le spese inziali non sono particolarmente onerose. Dovete mettere in preventivo:

  • il costo del corso di formazione (come già detto, ne esistono di vari tipi: si va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1.000-1.200 euro);
  • il costo dell’iscrizione ad un’associazione di categoria (le rette annuali si aggirano intorno ai 100-200 euro) che forniscono assistenza e permettono di rimanere sempre aggiornati sulle normative vigenti;
  • il costo per l’acquisto di un software gestionale (anche in questo caso, il prezzo è fortemente variabile: si può andare da poche decine di euro a 400-500 euro);
  • le spese legate alla logistica e agli spostamenti (coi mezzi pubblici o con un veicolo di proprietà).

come guadagnare: gestire un solo condominio di media grandezza non vi procurerà i mezzi per poter arrivare a fine mese, visto che parliamo di una cifra che si aggira intorno ai 200-220 euro. Il consiglio è quello di amministrare quanti più condomini possibili (chi arriva a gestirne 20 può mettersi in tasca più di 4 mila euro al mese) e di ampliare la vostra rete di conoscenze. Se darete prova di professionalità, i condomini parleranno bene di voi e vi suggeriranno ad amici e parenti. Il passaparola resta la migliore forma di pubblicità su cui puntare.

DiRedazione

Contratto d’Assicurazione in Condominio

Può l’amministratore del Condominio stipulare il contratto d’assicurazione, la Polizza Globale Fabbricati, per conto del Condominio, senza l’autorizzazione dell’assemblea?

L’amministratore del Condominio non è legittimato a concludere il contratto di assicurazione del fabbricato se non abbia ricevuto l’autorizzazione da una deliberazione assembleare o se non sia imposto dal regolamento condominiale (Cass. n. 8233 del 03.04.2007).

DiRedazione

BONUS EDILIZI, CESSIONE ALL’IMPRESA E COMPENSAZIONE IN 5 ANNI.

Con il D.L. Crescita la cessione del credito d’imposta derivante da Bonus Edilizi all’impresa che realizza i lavori, da diritto ad ottenere uno sconto sul prezzo degli stessi di ammontare pari al valore del credito ceduto. L’impresa può utilizzare esclusivamente in compensazione il suddetto credito, in cinque anni.

La Legge di Bilancio per il 2019 aveva confermato tutti i c.d. Bonus Edilizi. Era stata confermata anche la possibilità di cedere il credito derivante dalle suddette agevolazioni. Ora, con il D.L. “Crescita” (D.L. n. 34/2019), per l’Ecobonus ed il Sismabonus, il committente, anziché utilizzare in detrazione i suddetti Bonus Edilizi, può cedere il corrispondente credito d’imposta all’impresa che realizza i lavori in questione, ottenendo sul prezzo uno sconto di ammontare pari al valore nominale del credito ceduto. L’impresa può  utilizzare esclusivamente in compensazione il suddetto credito, in cinque quote annuali di pari importo.

Più precisamente, rispetto alla disciplina vigente prima del D.L. Crescita, vengono quindi introdotte le seguenti misure, che si affiancano, senza sostituirle, a quelle già esistenti:

  • la cessione è possibile solo nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori, con esclusione di altri possibili cessionari;
  • lo sconto praticato dall’impresa esecutrice dei lavori è di ammontare pari al valore del credito ricevuto (non è quindi possibile acquisire il credito d’imposta per un prezzo inferiore al suo valore nominale);
  • l’impresa non può a sua volta cedere il credito a terzi, ma può utilizzarlo in compensazione, in 5 anni, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il D.L. Crescita è attualmente in fase di conversione in Legge.

Una versione più ampia del presente contributo è reperibile al seguente link:

Giorgio Mangiaracina

Avvocato

DiRedazione

Rottamazione “quater” in arrivo, domande entro fine ottobre

Appare estremamente probabile la riapertura dei termini della rottamazione delle cartelle, che sarà a questo punto la “quater“.  La misura verrà probabilmente affidata ad un emendamento in sede di conversione del decreto Crescita (D.L. n.34/2019), che prevederà anche nuovi termini per l’adesione al “Saldo e Stralcio” per i contribuenti con ISEE fino a 20.000 Euro. La rottamazione quater non potrà comprendere comunque i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1.1.2018 ed il 31.12.2018, trattandosi in tal caso di partite soggette alla riscossione ordinaria. Lo ha annunciato il Sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci in una conferenza stampa alla Camera. Il sottosegretario ha poi precisato che  “il tema 2018 potrà essere ripreso nel 2020, con almeno un anno di riscossione alle spalle'”, anticipando quindi anche una possibile “rottamazione quinquies“. Per chi aderirà alla nuova pace fiscale verrà inoltre prevista, come per le precedenti edizioni della rottamazione, la sospensione delle procedure esecutive in corso (pignoramenti).    http://www.cclegal.eu/giorgio-mangiaracina/

Giorgio Mangiaracina Avvocato

DiRedazione

Public Speaking – L’importanza di saper parlare al nostro pubblico

FAI UN SALTO DI QUALITA’

Parlare in pubblico mantenendo alta l’attenzione della platea e comunicare con efficacia durante una presentazione. Dimostrarsi a proprio agio davanti ai propri colleghi durante un meeting.  Sono abilità indispensabili nella vita lavorativa quotidiana. I corsi tenuti da A.P.A.I.COND sono percorsi sarà estremamente operativi (si prevedono anche video-riprese individuali e di gruppo) e consentirà ai partecipanti di:

  • comunicare mantenendo il focus sul proprio obiettivo
  • utilizzare le proprie risorse personali per attivare l’attenzione del pubblico
  • strutturare una presentazione secondo schemi logici e facilmente riconoscibili dal pubblico
  • gestire le obiezioni
  • gestire i tempi e gli interventi in relazione all’obiettivo

TI PIACEREBBE:

  • Comunicare mantenendo il focus sul tuo obiettivo?
  • Utilizzare le tue risorse personali per attirare l’attenzione del
  • pubblico?
  • Strutturare una presentazione secondo schemi logici e facilmente
  • riconoscibili dal pubblico?
  • Imparare a gestire le obiezioni?
  • Gestire i tempi e gli interventi in relazione all’obiettivo?

IMPARERAI:

  • La struttura logica di una presentazione sulla base di un obiettivo.
  • Come ottenere e mantenere l’attenzione dell’uditorio.
  • L’improvvisazione e la gestione dell’ansia da prestazione.
  • La gestione dei tempi nel parlare in pubblico.
  • La gestione delle obiezioni
  • Come auto-monitorare le tue presentazioni

Contattaci per avere maggiori informazioni e scopri qui le prossime date
https://apaicond.org/corsi/

DiRedazione

Amministratore: spese sostenute senza autorizzazione. E’ corretto?

L’amministratore del mio Condominio ha effettuato spese di manutenzione afferenti le luci delle scale senza chiedere la preventiva approvazione dell’assemblea. E’ corretto?

Le spese di manutenzione ordinarie e relative ai servizi comuni essenziali non richiedono la preventiva approvazione dell’assemblea del Condominio, avendo il potere l’amministratore di effettuare tali esborsi, nell’interesse comune dei Condomini.

Ha confermato detto principio anche una recente sentenza della Cassazione ( Cass. Civ. Sez. II sente n. 454 dell’11 gennaio 2017), la quale ha pure precisato che l’approvazione di dette spese è richiesta soltanto in sede di consuntivo.

DiRedazione

Tubo di scarico comune: Ho il diritto di ottenere il rimborso della spesa da me sostenuta?

In qualità di condomino, durante i lavori di rifacimento del mio bagno, ho effettuato un intervento urgente su un tubo di scarico comune. Ho il diritto di ottenere il rimborso della spesa da me sostenuta?

Secondo l’art. 1134 c.c. il condomino che ha fatto spese comuni senza l’autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.

Pertanto lei potrà essere rimborsato solo se l’esecuzione delle opere  non poteva essere differita senza danno o pericolo, e senza poter avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini, usando il criterio del buon padre di famiglia.

In tal senso si è pronunciata in maniera unanime  la Suprema Corte ( cfr. tra tutte: Cass. Civ. Sez. VI – 2 ord. n. 25286 del 9 dicembre 2016).

DiRedazione

Mi hanno montato il soppalco nel negozio, ma ho serie preoccupazioni, si può verificare la stabilità?

Prima di tutto occorre verificare se esiste un progetto della struttura redatto secondo le normative vigenti .
In tal caso si tratta di fare una verifica dei calcoli e della corrispondenza di quanto realizzato con il progetto da parte di un Ingegnere strutturista .
Se invece non esiste documentazione sarà cura dello stesso tecnico verificare e certificare la struttura sempre che questa rispetti le Normative vigenti e sia stata realizzata a Regola d’Arte .

DiRedazione

Rottamazione è bene, prescrizione è meglio

CTP Milano, sentenza n. 1085/18/2019 e CTR Lombardia, sentenza n. 1183/11/2019, solo per citare le più recenti, confermano la prescrizione in cinque anni per il diritto alla riscossione delle sanzioni erariali.  Considerato che la Rottamazione, così come il Saldo e Stralcio, possono riguardare debiti anche molto vecchi (carichi affidati dal 2000), è opportuna prima dell’adesione una verifica circa l’eventuale compiuta prescrizione dei carichi iscritti a ruolo a titolo di sanzioni. CTP Milano, sentenza n. 1085/18/2019 e CTR Lombardia, sentenza n. 1183/11/2019, solo per citare le più recenti, confermano che si prescrive in cinque anni il diritto alla riscossione delle sanzioni erariali. Il termine inizia a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di irrogazione, che per gli omessi versamenti consiste nella cartella di pagamento, e resta quinquennale anche se  l’atto è divenuto definitivo per mancata impugnazione. Peraltro, una volta che la prescrizione è compiuta, questa può essere eccepita in qualsiasi momento, non necessariamente nei confronti del primo atto successivo di riscossione.

Tanto premesso, considerato che la Rottamazione può riguardare debiti anche molto vecchi, essendo stati affidati ad Agenzia Entrate Riscossione sin dall’anno 2000, e considerato altresì che tramite la Rottamazione si ottiene lo stralcio delle suddette sanzioni a condizione però di pagare l’intera imposta, appare quindi più che opportuna prima dell’adesione una verifica circa l’eventuale compiuta prescrizione dei carichi iscritti a ruolo a titolo di sanzioni.

Giorgio Mangiaracina

DiRedazione

Cessione del Credito d’imposta: una leva finanziaria straordinaria

Nel 2019 gli amministratori di Condominio saranno spettatori di un cambiamento epocale nella gestione degli appalti negli stabili per le opere edili (e non) in cui è possibile ottenere il credito d’imposta.

Sul mercato si sono affacciati nuovi Player (Contractor) pur gestendo Servizi differenti offrono lavori edili “chiavi in mano”. Il loro scopo è guadagnare sul differenziale del Credito d’imposta.

Questi nuovi soggetti hanno una caratteristica ben definita: hanno una notevole quantità di denaro a disposizione, possono “tirare il prezzo” ai sub-appaltatori e giocare sulla quantità di denaro che restituiscono ai Condomini sotto forma di sconto.

Vediamo un caso molto semplice:

n. 3 preventivi forniti da aziende, per dei lavori sullo stabile. Al netto della leva finanziaria del “Credito”:

ora applichiamo la Leva Finanziaria della cessione del Credito da parte del Player :

il Player assorbe l’85% del Credito che si è creato offrendo uno sconto immediato del 50% su quella quota.

I Condomini, spinti a risparmiare, tenderanno a scegliere sempre il prezzo più basso.

La qualità dei lavori passa in secondo piano in quanto, i contractor per marginare e guadagnare sulla leva finanziaria, si accorderanno al prezzo minore per il sub-appaltatore.

Tutto questo poi ricadrà sul povero Amministratore del Condominio il quale agli occhi dei Condomini avrà comunque la responsabilità per la qualità dei lavori eseguiti in quanto

“l’Amministratore è sempre IL RESPONSABILE di queste situazioni “