Contribuiscono alle spese per la sostituzione della caldaia anche i condomini che si sono staccati dall’impianto centralizzato di riscaldamento, in base alla loro quota millesimale di proprietà..
Ai sensi dell’art. 1118 c.c. “Diritti dei partecipanti sulle parti comuni”, il condomino che si sia staccato dall’impianto centralizzato non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni ed è pertanto tenuto a partecipare alle spese per la manutenzione straordinaria, conservazione o sostituzione dell’impianto stesso.
Il condomino che si è distaccato non è tenuto a pagare le spese di esercizio (i costi per la manutenzione ordinaria e combustibile), ma secondo anche il recente orientamento giurisprudenziale, deve sostenere le spese per la sostituzione della caldaia che consiste in un atto di straordinaria manutenzione.