APAICOND è un Associazione senza scopo di lucro che mira alla formazione e all’aggiornamento costante della classe di Professionisti degli Amministratori di Condominio
In ossequio alla normativa vigente, art. 71 bis delle Disp. Att. c.c., per poter essere socio di APAICOND è necessario possedere innanzitutto requisiti di ordine morale. In particolare, possono accedere coloro che, secondo quanto stabilito dalla citata normativa, hanno il godimento dei diritti civili; non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; non sono interdetti o inabilitati; il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari; hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Per partecipare all’Associazione, sono altresì necessari requisiti di ordine professionale, espressamente richiesti dalla Riforma di Condominio (L. 220/2012) entrata in vigore nel giugno del 2013, art. 71 bis Disp. Att. c.c. e dal successivo DECRETO 13 agosto 2014, n. 140 espressamente evidenziati nel punto 1 e 2
LA PROFESSIONE DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
La legge 4/2013 ha disciplinato le professioni non regolamentate in Ordini e Collegi, tra le quali vi è, a buon diritto, quella di amministratore di condominio. Con la suddequesta disciplina, il professionista, che svolge la sua attività in forma continuativa, vede riconosciuta la propria attività in ambito socio-economico, pur se non appartenente ad un Ordine o a un Collegio, in quanto possono essere validamente iscritti a una Associazione che risponda ai parametri obbligatori, ex lege previsti, quali, soprattutto, l’adozione e l’obbligo di rispetto di regole deontologiche e la predisposizione di corsi di formazione permanente per i propri iscritti. Questa legge, dunque, impone alle figure professionali interessate la massima trasparenza nei confronti della clientela.
Ai sensi della L. 14 gennaio 2013, n. 4 art.1comma per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile.
Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge…”
L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
La professione di amministratore di condominio, è una professione regolamentata dalla L.220/2012 che subordina la nomina al possesso di specifici requisiti professionali e morali previsti agli artt.1129 c.c.,1130c.c.,1130 bis,1131 c.c., e agli artt. 63 disp.att.c.c.,64 disp. att. c.c., 71-bis disp. att.c.c., 71-ter disp.att.c.c. .
Requisiti
L’art. 71-bis disp. att. c.c., introdotto dalla riforma, enumera i requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico di amministratore di condominio. In particolare, è fondamentale evidenziare che il nuovo amministratore non deve aver subito condanne per reati che prevedono la reclusione dai 2 ai 5 anni, non deve essere sottoposto a misure preventive o di tutela e non deve esser annotato nell’elenco dei protesti cambiari. Inoltre, deve essere diplomato e deve aver frequentato corsi di formazione, professionale e periodica. Tuttavia, il possesso dei requisiti professionali non è richiesto all’amministratore che sia stato scelto fra uno dei condomini o che abbia svolto l’attività per almeno un anno nel triennio precedente l’entrata in vigore della nuova legge, salvo l’obbligo di formazione periodica. La perdita di uno degli elencati requisiti morali implica la cessazione dell’incarico.
Inoltre il legislatore della Riforma, recependo la giurisprudenza di legittimità orientamento, ha riconosciuto anche alle società di cui al Titolo V del Libro V del cod. civ. la possibilità di essere nominate amministratori condominiali; in tale ipotesi i requisiti devono essere posseduti da tutti i soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati a svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta servizi.
Art. 71-bis. – Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica.