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DiRedazione

Tubo di scarico comune: Ho il diritto di ottenere il rimborso della spesa da me sostenuta?

In qualità di condomino, durante i lavori di rifacimento del mio bagno, ho effettuato un intervento urgente su un tubo di scarico comune. Ho il diritto di ottenere il rimborso della spesa da me sostenuta?

Secondo l’art. 1134 c.c. il condomino che ha fatto spese comuni senza l’autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.

Pertanto lei potrà essere rimborsato solo se l’esecuzione delle opere  non poteva essere differita senza danno o pericolo, e senza poter avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini, usando il criterio del buon padre di famiglia.

In tal senso si è pronunciata in maniera unanime  la Suprema Corte ( cfr. tra tutte: Cass. Civ. Sez. VI – 2 ord. n. 25286 del 9 dicembre 2016).

DiRedazione

Mi hanno montato il soppalco nel negozio, ma ho serie preoccupazioni, si può verificare la stabilità?

Prima di tutto occorre verificare se esiste un progetto della struttura redatto secondo le normative vigenti .
In tal caso si tratta di fare una verifica dei calcoli e della corrispondenza di quanto realizzato con il progetto da parte di un Ingegnere strutturista .
Se invece non esiste documentazione sarà cura dello stesso tecnico verificare e certificare la struttura sempre che questa rispetti le Normative vigenti e sia stata realizzata a Regola d’Arte .

DiRedazione

Rottamazione è bene, prescrizione è meglio

CTP Milano, sentenza n. 1085/18/2019 e CTR Lombardia, sentenza n. 1183/11/2019, solo per citare le più recenti, confermano la prescrizione in cinque anni per il diritto alla riscossione delle sanzioni erariali.  Considerato che la Rottamazione, così come il Saldo e Stralcio, possono riguardare debiti anche molto vecchi (carichi affidati dal 2000), è opportuna prima dell’adesione una verifica circa l’eventuale compiuta prescrizione dei carichi iscritti a ruolo a titolo di sanzioni. CTP Milano, sentenza n. 1085/18/2019 e CTR Lombardia, sentenza n. 1183/11/2019, solo per citare le più recenti, confermano che si prescrive in cinque anni il diritto alla riscossione delle sanzioni erariali. Il termine inizia a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di irrogazione, che per gli omessi versamenti consiste nella cartella di pagamento, e resta quinquennale anche se  l’atto è divenuto definitivo per mancata impugnazione. Peraltro, una volta che la prescrizione è compiuta, questa può essere eccepita in qualsiasi momento, non necessariamente nei confronti del primo atto successivo di riscossione.

Tanto premesso, considerato che la Rottamazione può riguardare debiti anche molto vecchi, essendo stati affidati ad Agenzia Entrate Riscossione sin dall’anno 2000, e considerato altresì che tramite la Rottamazione si ottiene lo stralcio delle suddette sanzioni a condizione però di pagare l’intera imposta, appare quindi più che opportuna prima dell’adesione una verifica circa l’eventuale compiuta prescrizione dei carichi iscritti a ruolo a titolo di sanzioni.

Giorgio Mangiaracina

DiRedazione

Ascensori per ville

Gli ascensori per villette della Gierre Lift sono una risorsa importante per chiunque abbia bisogno di migliorare la mobilità interna della propria abitazione. Infatti, sono strutture adatte sia a persone anziane o con disabilità, sia a chi desidera semplicemente arricchire di uno strumento utile l’edificio in cui abita.

La prima obiezione che viene in mente nella scelta di una soluzione per la mobilità verticale è relativa allo spazio necessario per installare l’impianto. Gli ascensori per villette della Gierre Lift possono essere montati anche in spazi esigui perché il loro meccanismo non ha bisogno di un locale macchine. È sufficiente avere a disposizione un vano scala per installare ascensori per villette comodi e anche belli da vedere, in armonia con lo stile dell’arredamento e le linee degli interni.

I professionisti della Gierre Lift sono attenti a progettare e produrre ascensori per villette a basso consumo, considerando il risparmio energetico un obiettivo da perseguire.

Gli impianti installati dai tecnici della Gierre Lift consumano come un normale elettrodomestico. Di conseguenza non è necessario potenziare l’impianto elettrico dell’abitazione in cui vengono inserite.

I progettisti specializzati della Gierre Lift disegnano e realizzano ascensori interni ed esterni per ville, a seconda delle esigenze specifiche del cliente e delle caratteristiche dell’edificio su cui intervenire.

Ascensori interni per ville

Gli ascensori interni per ville della Gierre Lift sono la soluzione più funzionale ed esclusiva per rispondere all’esigenza di migliorare gli spostamenti in verticale nella propria abitazione. Infatti, si tratta di strutture che si avvalgono delle tecnologie più all’avanguardia nel settore degli ascensori e allo stesso tempo sono prodotti che possono acquisire anche un valore estetico.

Nell’ampio panorama dei prodotti offerti della Gierre Lift ci sono anche ascensori interni per ville che costituiscono vere e proprie soluzioni di lusso per far fronte al rinnovamento sia funzionale che stilistico della propria abitazione. Le finiture, le linee e le forme che caratterizzano gli ascensori interni per ville di lusso possono essere personalizzati a piacimento per esaltare l’armonia e l’eleganza dell’abitazione.

Ascensori esterni per ville

Gli ascensori esterni per ville della Gierre Lift sono un’ottima scelta quando lo spazio interno dell’edificio non consente di installare l’ascensore nel cuore della casa. Tuttavia la scelta di montare una struttura esterna può rispondere anche a esigenze funzionali, quando si desidera ottenere un accesso diretto ai piani alti dell’abitazione.

Gli ascensori esterni per ville progettati dagli specialisti della Gierre Lift possono essere panoramici e dare tutto il piacere di una vista sul paesaggio a chi ne è utilizzatore. Sono strutture che garantiscono un impatto visivo gradevole, pieno di ricercatezza, in cui il fascino della tecnologia si fonde con la leggerezza della luce.

I vantaggi degli ascensori per ville della Gierre Lift

Nel progettare gli ascensori per ville e villette, i tecnici della Gierre Lift si avvalgono del migliore sistema di trazione attualmente disponibile per la mobilità verticale. Infatti, viene utilizzata la tecnologia gearless, caratterizzata da un motore sincrono ad alta efficienza, che garantisce la riduzione degli sprechi energetici al minimo.

Tra i prodotti della Gierre Lift ci sono modelli di ascensori per ville in grado di produrre energia in determinate condizioni per fornirla alla rete elettrica, in modo che sia utile per altri elettrodomestici presenti nell’abitazione.

Gli ascensori per ville e villette della Gierre Lift sono dotati di lampade a led che realizzano un’illuminazione ottimale con consumi ridotti e una risposta all’accensione immediata.

È possibile programmare gli ascensori per ville della Gierre Lift sulla base delle fasce orarie in cui vi è un minore o maggiore utilizzo dello strumento. Se non sono presenti chiamate l’ascensore si parcheggia al livello di un piano prestabilito. Il pannello di gestione del dispositivo identifica quattro fasce orarie nell’arco della giornata disponibili per la programmazione.

Ascensori per villette e detrazioni fiscali

Installare ascensori per ville e villette significa abbattere barriere architettoniche e svolgere di conseguenza un’azione che permette alle persone con disabilità maggiore autonomia e sicurezza. Tuttavia i costi per dotare la propria abitazione di un ascensore possono essere consistenti. Per questo la Legge di Bilancio 2018 ha esteso la validità delle agevolazioni fiscali fino al 31 dicembre dell’anno in corso.

Dunque chi decide di ristrutturare casa inserendovi una struttura per la mobilità verticale può avvantaggiarsi di sgravi fiscali che rendono la spesa più sostenibile. La legge prevede una detrazione Irpef del 50% per un massimo di 96.000 euro. Questa agevolazione fiscale non è però cumulabile con lo sgravio del 19% previsto per i costi dei mezzi di sollevamento per la persona disabile.

DiRedazione

Resistenza al Fuoco R delle strutture di copertura boxes e corselli.

Molti edifici o parti di essi, sia con strutture in ferro che in cemento armato, sono esposti per la loro particolare destinazione d’uso al pericolo di incendio e quindi sono soggetti all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendio.

In questo ambito le strutture dell’edificio interessate devono avere la capacità di resistere se esposte al fuoco, per un determinato periodo di tempo ( R=30’ , 60’ , 90’ ,120’  etc.) senza crollare in modo da garantire se non altro l’esodo delle persone presenti e le attività dei Vigili del Fuoco.

Il calcolo consiste in una precisa operazione ingegneristica di portata abbattendo le caratteristiche di resistenza meccanica dei materiali (calcestruzzo e ferro) via via che l’incendio si sviluppa nel tempo in modo progressivo fino al collasso della struttura.

Capita sempre più spesso a noi Strutturisti che ci venga richiesto da parte degli Amministratori di Condominio di calcolare la resistenza statica R al fuoco delle solette e delle strutture in cemento armato che costituiscono la copertura dei boxes e del corsello dei loro condomini.

Infatti, mentre per le strutture più recenti questo calcolo e il relativo valore di R è oramai quasi sempre disponibile in quanto preciso requisito di progetto, per le più o meno vecchie strutture è difficilmente presente tra la documentazione.

Per il rilascio del C.P.I. è altresì indispensabile avere o risalire a questo parametro, ecco quindi la necessità in alcuni casi di indagare le strutture esistenti e i relativi documenti per poterlo calcolare e certificare.

Nei casi più semplici si ha a disposizione la documentazione originale di progetto con i disegni esecutivi di travi pilastri e solette, la relazione a struttura ultimata e il collaudo statico.

In questo caso il l’Ingegnere strutturista è favorito ma dovrà comunque verificare sul posto, per quanto possibile, la rispondenza dell’eseguito con il progetto.

Controllerà le dimensioni delle travi, dei pilastri, valuterà i carichi e soprattutto, con piccoli assaggi locali verificherà il numero e il diametro dei ferri di armatura e determinerà l’effettivo spessore di calcestruzzo che si pone a protezione di questi ultimi rispetto al fuoco (copriferro).

Solo allora potrà effettuare il calcolo di resistenza al fuoco.

Quando invece non vi è documentazione disponibile dovrà sopperire non solo con più diffusi assaggi locali ma anche se il caso con opportune indagini strumentali (Pacometro, sclerometro , ultrasuoni e altro ) che permettano di risalire ai parametri progettuali mancanti per un corretto calcolo .

In ogni caso sarà redatta una relazione di calcolo che dovrà poi essere trasmessa al tecnico incaricato per il C.P.I.

                                                                   Per approfondimenti e preventivi:    Ingegner ClaudioCattaneo claudio.cattaneo@studiocc.it – Cell:  335.821 6265        

DiRedazione

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DiRedazione

Bonus edilizi: possibile cedere il credito di imposta.

Avvocato Giorgio Mangiaracina

La Legge di Bilancio 2019 ha confermato tutte le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi. E’ confermata anche la possibilità di cedere il credito derivante dalle agevolazioni fiscali per i lavori sulle parti comuni del condominio. Ecco quindi alcune indicazioni operative per realizzare gli interventi sulle parti comuni condominiali con un risparmio notevole sul costo degli stessi.

  1. Per quanto riguarda il condominio, quali crediti possono essere ceduti?
  2. quelli derivanti da opere di riqualificazione energetica (il credito fiscale è pari al 70% – 75% dell’importo dei lavori a seconda del tipo di intervento); con una spesa massima di 40.000 Euro per unità immobiliare.
  3. da opere di adeguamento alla normativa antisismica (il credito fiscale è pari al 75% –  85% dell’importo dei lavori, a seconda del tipo di intervento); con una spesa massima di 96.000 Euro per unità immobiliare.
  4. da opere di adeguamento alla normativa antisismica e congiuntamente, di riqualificazione energetica sulle parti comuni (il credito fiscale è pari al 80% – 85% dell’importo dei lavori, a seconda del tipo di intervento); con una spesa massima di 136.000 per unità immobiliare.
  • Chi può decidere di cedere il credito?

Cedenti sono sempre i singoli condòmini, relativamente alla quota di agevolazione a loro spettante sulla base della ripartizione della spesa in ragione dei millesimi.

  • Chi può acquistare il credito?
  • anzitutto il fornitore dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi (in altri termini, l’impresa stessa che realizza i lavori);
  • poi anche altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti come ad esempio le Energy Services Companies) (se collegati al rapporto);
  • infine le banche e gli intermediari finanziari (solo per i soggetti che rientrano nella no tax area, e non per il “sisma bonus”).

E’ invece esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche.

  • Termini e condizioni per la cessione del credito.

L’amministratore del condominio comunica annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati dell’acquirente del credito, l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto e l’importo dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

In mancanza di questa comunicazione la cessione del credito è inefficace.

Non è necessario alcun atto pubblico o scrittura privata autenticata. Non è necessaria la notifica della cessione.

  • Utilizzo del credito acquistato.

I soggetti che acquistano il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione (una sola volta).

Il credito d’imposta attribuito al cessionario va ripartito in 10 quote annuali  di pari importo. Tali quote sono utilizzabili in compensazione.

Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue.

La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Giorgio Mangiaracina

Avvocato

DiRedazione

Quando va fatta la verifica agli ascensori?

Verifica PERIODICHE BIENNALI

Una volta installato un ascensore o un montacarichi in qualsiasi edificio privato o pubblico, la normativa vigente prevede che, per poter mantenere in esercizio l’impianto, il proprietario deve incaricare una ditta specializzata ad effettuare, una volta ogni due anni, una verifica periodica.

La verifica biennale degli ascensori e montacarichi deve essere eseguita da un ente incaricato indicato nella targa da applicare all’interno della cabina dell’ascensore.

Laddove la ditta specializzata ed incaricata nell’eseguire le verifiche periodiche degli ascensori e dei montacarichi venga sostituita, il proprietario o il condominio sono tenuti ad informare il Comune competente tramite apposita comunicazione.

La verifica biennale dell’ascensore è obbligatoria e deve essere eseguita da ingegneri dell’ASL o dell’ARPA competente per territorio oppure di un organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dello Sviluppo economico e notificato alla Commissione europea.

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DiRedazione

E’ scappato con la cassa…

Il nostro amministratore di Condominio è scappato con la cassa, non ha pagato i fornitori. Come possiamo tutelarci?

E’ necessario anzitutto che i condomini facciano l’autoconvocazione dell’assemblea, che revochino l’amministratore e che nominino uno nuovo.

Il nuovo amministratore dovrà fare le verifiche contabili e far deliberare dall’assemblea un fondo speciale per la ricostruzione dell’ammanco che andrà ripartito tra tutti i condomini su base millesimale o per persona.

L’assemblea inoltre darà mandato all’amministratore di promuovere le azioni legali a tutela del Condominio, sia in sede penale che civile.

DiRedazione

Animali in condominio

Vorrei acquistare un cane, ma il regolamento del mio Condominio vieta di tenere animali domestici negli appartamenti.  Tale divieto è superabile?

La legge 220/2012 sancisce che nessun regolamento condominiale può vietare al condomino di tenere un animale domestico nel proprio appartamento.

Il proprietario è tenuto, però, a vigilare sul proprio animale per accertarsi che non faccia danni agli altri né alle strutture.

Nessun regolamento può pure vietare agli animali domestici l’accesso alle parti comuni.

Qualsiasi delibera condominiale che contenga il divieto predetto può essere impugnata.