Non perdere l’ultimo webinar di aggiornamento valido per l’ottenimento dei crediti.
Seguiranno dettagli evento e link di collegamento
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E’ stato ripristinato lo svolgimento delle assemblee di condominio con la presenza fisica dell’amministratore e dei condomini, secondo quanto precisato dall’aggiornamento delle Faq del governo
( http://www.governo.it/it/faq-fasedue).
Sarà possibile quindi possibile lo svolgimento delle assemblee sia all’aperto sia in locali chiusi a condizione che sia garantita la distanza interpersonale di un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, in quanto compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni.
Tale decisione costituisce un passo importante per consentire ai condomini di usufruire dei provvedimenti relativi all’ecobonus, tuttavia occorre evidenziare alcune problematiche.
In condomini particolarmente grandi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale potrebbe risultare difficile.
La soluzione auspicabile è quella dello svolgimento delle assemblee in ambienti grandi o in alternativa in luoghi all’aperto, almeno durante il periodo estivo.
Resta poi da chiarire l’aspetto relativo alle responsabilità sul rispetto dei protocolli di sicurezza: non è stato indicato dalle direttive governative se detta incombenza spetti all’amministratore di condominio o al presidente dell’assemblea.
Non essendo state indicate nelle Fag le linee guida sullo svolgimento dell’assemblea, analogicamente dovranno applicarsi le stesse raccomandazioni emanate per tutte le riunioni in luoghi chiusi e aperti, quali ad esempio:
NON VI LASCIAMO SOLI!
I nostri corsi sono erogati on line in forma di Webinar e saranno validi per l’ottenimento dei crediti formativi
Scopri il programma del 7 maggio
In un momento di grandi cambiamenti e informazioni spesso non completamente veritiere abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso formativo per l’ottenimento dei crediti andando a toccare tematiche importanti e necessarie per affrontare con competenza le evoluzioni del settore in questo delicato momento
I nostri corsi verranno erogati on line in forma di Webinar e saranno validi per l’ottenimento dei crediti formativi Sarà un momento di scambio in cui i nostri formatori e i nostri tecnici potranno rispondere a tutti vostri dubbi in merito agli obblighi e doveri rispetto alle nuove normative COVID- 19 ma non solo.
I temi che affronteremo nei primi 2 incontri saranno:
PROGRAMMA 7 MAGGIO:
ORE 14 – 14.40 AVV. LAURA LOCATELLI
L’amministratore di Condominio e l’Assemblea Condominiale
CONDOMINIO ED EMERGENZA SANITARIA – FOCUS su ruolo dell’amministratore e assemblee condominiali: quali scenari?
ORE 14.40 – 15.00 AVV. GIORGIO MANGIARACINA
Aspetti fiscali in Condominio – FOCUS su bonus sanificazione per aziende e studio professionali
ORE 15.00 – 15.30/15.40 GLI SPONSORS SI PRESENTANO CON APPROFONDIMENTI TECNICI
I POSTI SONO LIMITATI SI PREGA DI CONFERMARE A: info@apaicond.org
CREDENZIALI DI ACCESSO:
Il bilancio condominiale deve essere strutturato in base al principio di cassa e non al principio della competenza.
Un bilancio condominiale redatto per cassa e approvato dall’assemblea può essere impugnato e dichiarato illegittimo
Il bilancio condominiale deve rispettare i seguenti criteri:
– le spese devono essere inserite in base alla data dell’effettivo pagamento e le entrate in base all’effettiva corresponsione;
– il bilancio deve essere corredato da tutte le pezze giustificative delle spese sostenute;
– il bilancio deve essere redatto in maniera chiara e comprensibile a tutti i condomini;
– le spese sostenute devono essere tracciabili sul conto corrente del condominio.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 5969/2020, ha stabilito che il bilancio condominiale deve essere accessibile e comprensibile ad ogni condomino e quindi è onere dell’amministratore del Condominio agire in tal modo:
“l’amministratore dovrà indicare ed inviare ad ogni condomino un elenco delle spese sostenute (con data e causale dell’importo) già diviso per categorie secondo il criterio di ripartizione (come spese generali, acqua riscaldamento, ecc), l’indicazione delle quote incassate dai condomini e quelle ancora da incassare, l’indicazione delle spese ancora da sostenere, le eventuali rimanenze attive(fondi, combustibile ed altro) ed il piano di riparto che indichi per ogni condomino e per ogni categoria di spesa il criterio di riparto e la quota a suo carico”.
I decreti del governo italiano emanati a partire dal 04 marzo 2020 hanno vietato lo svolgimento delle assemblee di condominio, su tutto il territorio nazionale, a causa dell’emergenza sanitaria determinata dal coronavirus.
Le assemblee condominiali, però, si possono svolgere in videoconferenza, assicurando il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere.
Tale attività richiede l’applicazione di accorgimenti tecnici e di regole ben precise.
Anzitutto tutti i condomini, oltre all’amministratore, devono essere dotati di strumenti tecnici idonei, quali pc, computer, tablet, smartphone, ed essere in grado di utilizzare una delle piattaforme in uso, quali ad esempio Skype, Facebook, Zoom.
L’assemblea deve approvare le linee guida per un corretto svolgimento della stessa.
L’assemblea è valida se tutti i condomini hanno avuto la possibilità di parteciparvi in videoconferenza e se tutti siano stati regolarmente convocati e informati della modalità suddetta.
Le assemblee in videoconferenza presentano, però, diverse criticità, tra cui i problemi legati alla connessione, alle modalità di convocazione, nonché all’espressione del voto, che potrebbero determinare impugnazioni delle delibere e di conseguenza un contenzioso che, però, non siamo ancora preparati a gestire.
Il condominio va considerato come un consumatore. Lo ha confermato la sentenza del 02.04.2020 nella causa C-329/2019 della Corte di Giustizia, cui il Tribunale di Milano ha rimesso la questione dell’interpretazione sull’applicazione della direttiva 93/13/CEE al Condominio, poiché vi sono state negli ultimi anni sentenze della giurisprudenza di merito che si sono discostate da tale configurazione.
Secondo la Corte di Giustizia le norme a tutela dei consumatori sono applicabili anche ad un contratto concluso tra un professionista e il Condominio, anche se quest’ultimo, non essendo né una persona fisica né una persona giuridica, non rientra nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva.
Ai Condomini, quindi, sono applicabili le norme e le relative tutele previste nel Codice del Consumo di cui al dlg 206/2005.
Stiamo assistendo ad un eccesso di circolazione di informazioni, in parte corrette e in parte eccessive ed anche non completamente veritiere.
Riteniamo, pertanto, fondamentale a beneficio di tutti raccogliere i documenti ufficiali ed i siti che vi consigliamo di consultare per una corretta informazione
PER QUALSIASI DUBBIO O CHIARIMENTO CONTATTARE l’Associazione al seguente indirizzo mail: info@apaicond.org lasciando anche il vostro recapito telefonico
DPCM_09-03-20_COVID-19. PDF
MINISTERO DELLA SALUTE: www.gov.it
OMS (Organizzazione mondiale della sanità): www.who.it
ISS (Istituto Superiore di Sanità): www.iss.it
PROTEZIONE CIVILE: www.protezionecivile.it
Gli amministratori di condominio DEVONO divulgare tutte le informazioni necessarie da adottare per prevenire la trasmissione del coronavirus, affinché tutti i condòmini e i fornitori del condominio vengano messi al corrente sulle istruzioni date dal Ministero della Salute
CONSIGLIO: stampare una copia delle raccomandazioni elencate ed affiggerla in bacheca.
E’ opportuno che l’amministratore metta un avviso per vietare l’uso contemporaneo dell’ascensore a più persone, proprio per evitare i contatti stretti e rispettare l’obbligo di mantenere la distanza di 1 metro tra le persone.
L’amministratore deve assicurarsi che siano tutti dotati dei dispositivi di protezione (guanti, mascherine).Nei confronti di coloro che operano come dipendenti all’interno del condominio (custodi degli stabili, addetti alle pulizie, giardinieri, addetti ai vari servizi)
È importante che l’amministratore concordi con la ditta delle pulizie i prodotti da utilizzare per sanificare periodicamente tutti gli spazi e le superfici dell’edificio.
Come ribadito dal Dpcm del 9 marzo 2020 «sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati», pertanto SONO vietate anche le assemblee di condominio su tutto il territorio nazionale. Di conseguenza, l’amministratore è tenuto a rimandare la convocazione dell’assemblea dopo il 3 aprile, il termine stabilito, per adesso, dal decreto legge. Nel caso in cui gli amministratori di condominio non rispettassero il suddetto divieto, potrebbero andare incontro alla violazione dell’art. 650 del codice penale
Riportiamo per maggiore comodità le regole vigenti in tema di privacy e condominio, pubblicate dall’Autorità Garante per la privacy
In attesa di più precise indicazioni da parte del Garante per la Privacy si allega il comunicato del 02.03.2020 PDF
Non mancheranno nel corso di quest’anno i nostri incontri dedicati all’aggiornamento con il rilascio dei Crediti Formativi …
Quando?
Due date previste a partire da Aprile. Due giornate interamente dedicate alla formazione. Ma non solo ….
In Ottobre partirà il nostro primo corso per diventare Amministratore di Condominio
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